Art. 2
Verifica straordinaria sui direttori generali degli enti del Servizio
sanitario regionale
1. Il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal
disavanzo nel settore sanitario, nominato ai sensi del combinato
disposto dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
((convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222)), e dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, di seguito denominato «Commissario ad acta», entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente,
almeno ogni sei mesi, e' tenuto ad effettuare una verifica
straordinaria sull'attivita' dei direttori generali delle aziende
sanitarie, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere
universitarie, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. La verifica e' volta
altresi' ad accertare se le azioni poste in essere da ciascun
direttore generale sono coerenti con gli obiettivi di attuazione del
piano di rientro, anche sotto il profilo dell'eventuale inerzia
amministrativa o gestionale. Il Commissario ad acta, nel caso di
valutazione negativa del direttore generale, previa contestazione e
nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede
motivatamente, entro quindici giorni dalla formulazione della
predetta contestazione e senza i pareri di cui all'articolo 2, commi
4 e 5, del decreto legislativo n. 171 del 2016, a dichiararne
l'immediata decadenza dall'incarico, nonche' a risolverne il relativo
contratto. In caso di valutazione positiva, al direttore generale si
estendono le disposizioni relative alle attribuzioni ed ai compiti
dei commissari straordinari di cui all'articolo 3, comma 6, nonche'
all'articolo 5, comma 1.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale), convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222:
«Art. 4 (Commissari ad acta per le regioni
inadempienti). - 1. Qualora nel procedimento di verifica e
monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal
Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato
permanente per la verifica dei livelli essenziali di
assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9
dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005, con le modalita' previste dagli accordi
sottoscritti ai sensi dell' art. 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si
prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli
adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla
realizzabilita' degli equilibri finanziari nella dimensione
e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi
di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di
riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche
sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da
mettere in pericolo la tutela dell'unita' economica e dei
livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le
disposizioni di cui all' art. 1, comma 796, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del
Consiglio dei ministri, con la procedura di cui all'art. 8,
comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad
adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi,
amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a
garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel
Piano.
2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al
comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere,
valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi
programmati, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad
acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di
rientro. Al fine di assicurare la puntuale attuazione del
piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
puo' nominare, anche dopo l'inizio della gestione
commissariale, uno o piu' subcommissari di qualificate e
comprovate professionalita' ed esperienza in materia di
gestione sanitaria, con il compito di affiancare il
commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. I
subcommissari svolgono attivita' a supporto dell'azione del
commissario, essendo il loro mandato vincolato alla
realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati
al commissario con il mandato commissariale. Il commissario
puo' avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti
attuatori e puo' motivatamente disporre, nei confronti dei
direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere
universitarie, fermo restando il trattamento economico in
godimento, la sospensione dalle funzioni in atto, che
possono essere affidate a un soggetto attuatore, e
l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima
del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del
rapporto con l'ente del servizio sanitario. Gli eventuali
oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico
della regione interessata, che mette altresi' a
disposizione del commissario e dei subcommissari il
personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento
dell'incarico. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, sono determinati i
compensi degli organi della gestione commissariale. Le
regioni provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente. L'incarico di commissario ad acta e
di subcommissario e' valutabile quale esperienza
dirigenziale ai fini di cui al comma 7-ter dell'art. 1 del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
2-bis. I crediti interessati dalle procedure di
accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31
dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani
di rientro dai deficit sanitari di cui all' art. 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali sia
stata fatta la richiesta ai creditori della comunicazione
di informazioni, entro un termine definito, sui crediti
vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla
data in cui sono maturati, e comunque non prima di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, qualora, alla
scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la
comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la
predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma
non producono interessi.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 84, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2010):
Art. 2 (Disposizioni diverse). - (Omissis).
84. Qualora il commissario ad acta per la redazione e
l'attuazione del piano, a qualunque titolo nominato, non
adempia in tutto o in parte all'obbligo di redazione del
piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano
stesso, indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento,
il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 120
della Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini
della predisposizione del piano di rientro e della sua
attuazione. Nei casi di riscontrata difficolta' in sede di
verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano, nei
tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il
Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 120 della
Costituzione, sentita la regione interessata, nomina uno o
piu' commissari ad acta di qualificate e comprovate
professionalita' ed esperienza in materia di gestione
sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati
nel piano e non realizzati.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega
di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria).
«Art. 2(Disposizioni relative al conferimento degli
incarichi di direttore generale). - 1. Le regioni nominano
direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco
nazionale dei direttori generali di cui all'art. 1. A tale
fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico,
pubblicato sul sito internet istituzionale della regione
l'incarico che intende attribuire, ai fini della
manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti
nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati per
titoli e colloquio e' effettuata da una commissione
regionale, nominata dal Presidente della Regione, secondo
modalita' e criteri definiti dalle Regioni, anche tenendo
conto di eventuali provvedimenti di accertamento della
violazione degli obblighi in materia di trasparenza. La
commissione, composta da esperti, indicati da qualificate
istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in
situazioni di conflitto d'interessi, di cui uno designato
dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e
uno dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, propone al presidente della regione
una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto
quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le
caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nella rosa
proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano
ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte
consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale,
la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del
Servizio sanitario nazionale.
2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca
del direttore generale e' motivato e pubblicato sul sito
internet istituzionale della regione e delle aziende o
degli enti interessati, unitamente al curriculum del
nominato, nonche' ai curricula degli altri candidati
inclusi nella rosa. All'atto della nomina di ciascun
direttore generale, le regioni definiscono e assegnano,
aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di
funzionamento dei servizi con riferimento alle relative
risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a
rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e
consultazione per il cittadino, con particolare riferimento
ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale,
da indicare sia in modo aggregato che analitico, tenendo
conto dei canoni valutativi di cui al comma 3, e ferma
restando la piena autonomia gestionale dei direttori
stessi. La durata dell'incarico di direttore generale non
puo' essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.
Alla scadenza dell'incarico, ovvero, nelle ipotesi di
decadenza e di mancata conferma dell'incarico, le regioni
procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle
procedure di cui presente articolo. La nuova nomina, in
caso di decadenza e di mancata conferma, puo' essere
effettuata anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi
inseriti nella rosa di candidati di cui al comma 1,
relativa ad una selezione svolta in una data non
antecedente agli ultimi tre anni e purche' i candidati
inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti
nell'elenco nazionale di cui all'art. 1. In caso di
commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio
sanitario nazionale, il commissario e' scelto tra i
soggetti inseriti nell'elenco nazionale.
3. Al fine di assicurare omogeneita' nella valutazione
dell'attivita' dei direttori generali, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con Accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i
criteri e le procedure per valutare e verificare tale
attivita', tenendo conto:
a) del raggiungimento di obiettivi di salute e di
funzionamento dei servizi definiti nel quadro della
programmazione regionale, con particolare riferimento
all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza,
all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli
obiettivi economico-finanziari e di bilancio concordati,
avvalendosi anche dei dati e degli elementi forniti
dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
b) della garanzia dei livelli essenziali di
assistenza, anche attraverso la riduzione delle liste di
attesa e la puntuale e corretta trasmissione dei flussi
informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo
Sanitario, dei risultati del programma nazionale
valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali e dell'appropriatezza prescrittiva;
c) degli obblighi in materia di trasparenza, con
particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e
ai costi del personale;
d) degli ulteriori adempimenti previsti dalla
legislazione vigente.
4. Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina di ciascun
direttore generale, la regione, entro novanta giorni,
sentito il parere del sindaco o della Conferenza dei
sindaci di cui all'art. 3, comma 14, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, ovvero, per le aziende ospedaliere, della
Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis, del medesimo
decreto legislativo, verifica i risultati aziendali
conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai
commi 2 e 3, e in caso di esito negativo dichiara, previa
contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio, la decadenza immediata dall'incarico con
risoluzione del relativo contratto, in caso di valutazione
positiva la Regione procede alla conferma con provvedimento
motivato. La disposizione si applica in ogni altro
procedimento di valutazione dell'operato del direttore
generale. A fini di monitoraggio, le regioni trasmettono
all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali una
relazione biennale sulle attivita' di valutazione dei
direttori generali e sui relativi esiti.
5. La regione, previa contestazione e nel rispetto del
principio del contraddittorio, provvede, entro trenta
giorni dall'avvio del procedimento, a risolvere il
contratto, dichiarando l'immediata decadenza del direttore
generale con provvedimento motivato e provvede alla sua
sostituzione con le procedure di cui al presente articolo,
se ricorrono gravi e comprovati motivi, o se la gestione
presenta una situazione di grave disavanzo imputabile al
mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, o
in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o
del principio di buon andamento e di imparzialita'
dell'amministrazione, nonche' di violazione degli obblighi
in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo
25 maggio 2016, n. 97. In tali casi la regione provvede
previo parere della Conferenza di cui all'art. 2, comma
2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, che si esprime nel termine di
dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali
la risoluzione del contratto puo' avere comunque corso. Si
prescinde dal parere nei casi di particolare gravita' e
urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui
all'art. 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero, per le
aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'art. 2, comma
2-bis, del medesimo decreto legislativo, nel caso di
manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano
attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare
l'incarico del direttore generale. Quando i procedimenti di
valutazione e di decadenza dall'incarico di cui al comma 4
e al presente comma riguardano i direttori generali delle
aziende ospedaliere, la Conferenza di cui al medesimo art.
2, comma 2-bis, e' integrata con il sindaco del comune
capoluogo della provincia in cui e' situata l'azienda.
6. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 52, comma
4, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 7-bis, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e dall'art. 1, commi 534 e 535, della legge
28 dicembre 2015, n. 208.
7. I provvedimenti di decadenza di cui ai commi 4 e 5 e
di decadenza automatica di cui al comma 6 sono comunicati
al Ministero della salute ai fini della cancellazione
dall'elenco nazionale del soggetto decaduto dall'incarico.
Fermo restando quanto disposto al comma 6, lettera a),
dell'art. 1, i direttori generali decaduti possono essere
reinseriti nell'elenco esclusivamente previa nuova
selezione.».