Art. 3
Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale
1. In caso di valutazione negativa del direttore generale ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, il Commissario ad acta, previa intesa con
la Regione, ((nonche' con il rettore nei casi di aziende ospedaliere
universitarie)), nomina un Commissario straordinario. In mancanza
d'intesa entro il termine perentorio di dieci giorni, la nomina e'
effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del
Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a
cui e' invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale
con preavviso di almeno tre giorni. Quando risulti nominato dalla
Regione, in luogo del direttore generale, un commissario regionale
che, a qualsiasi titolo, ne svolge le funzioni, questi decade alla
data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano le
disposizioni del presente articolo.
2. Il Commissario straordinario e' scelto, anche nell'ambito
dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4
agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed
esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o
di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le
disposizioni in materia d'inconferibilita' e incompatibilita',
nonche' le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La nomina a Commissario
straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico
presso gli enti del servizio sanitario nazionale e presso ogni altro
ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico,
ha altresi' diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione
dell'anzianita' per tutta la durata dell'incarico.
3. Fino alla nomina del Commissario straordinario, si applica
quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, settimo periodo, del
decreto legislativo n. 502 del 1992. In mancanza del direttore
amministrativo e del direttore sanitario, l'ordinaria amministrazione
e' garantita dal dirigente amministrativo piu' anziano per eta'
preposto ad unita' operativa complessa, ovvero, in subordine, a
unita' operativa semplice.
4. Puo' essere nominato un unico Commissario straordinario per piu'
enti del servizio sanitario regionale.
5. L'ente del Servizio sanitario della Regione corrisponde al
Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa
regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio
sanitario, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di
concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, e' definito un compenso
aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque non
superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del
bilancio del Ministero della salute. Restano comunque fermi i limiti
di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la
spesa di euro 472.500 annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e
alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 14. ((La
corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al presente comma e'
subordinata alla valutazione positiva della verifica di cui al comma
7.))
6. Entro sei mesi dalla nomina, il Commissario straordinario adotta
l'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto
legislativo n. 502 del 1992, approvato dal Commissario ad acta, al
fine di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi
nel settore sanitario e con i relativi programmi operativi di
prosecuzione nonche' al fine di ridefinire le procedure di controllo
interno.
((6-bis. Ai fini dell'adozione dell'atto aziendale di cui al comma
6, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con
proprio decreto, istituisce un'Unita' di crisi speciale per la
Regione con il compito di effettuare, entro tre mesi dalla sua
istituzione, visite ispettive straordinarie presso le aziende
sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere
universitarie. L'Unita' di crisi e' composta da dirigenti del
Ministero della salute, che operano nell'esercizio delle funzioni
istituzionalmente assegnate, e da un numero massimo di cinque esperti
nelle discipline chirurgiche, mediche, anatomopatologiche e dei
servizi diagnostici. Entro trenta giorni da ciascuna visita
ispettiva, l'Unita' di crisi trasmette al Commissario straordinario e
al Commissario ad acta una relazione sullo stato dell'erogazione
delle prestazioni cliniche, con particolare riferimento alla
condizione dei servizi, delle dotazioni tecniche e tecnologiche e
delle risorse umane, evidenziando gli eventuali scostamenti dagli
standard necessari a garantire i livelli essenziali di assistenza e
gli interventi organizzativi necessari al loro ripristino. Ai
componenti dell'Unita' di crisi non appartenenti ai ruoli del
Ministero della salute spetta esclusivamente il rimborso delle spese
documentate. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la
spesa di euro 50.000 per l'anno 2019, alla cui copertura si provvede
ai sensi dell'articolo 14.))
7. Entro ((nove)) mesi dalla nomina e, successivamente, almeno ogni
((nove)) mesi, il Commissario ad acta provvede alla verifica delle
attivita' svolte dal Commissario straordinario, per le cui modalita'
si rinvia, in quanto applicabili, all'articolo 2, comma 1. In caso di
valutazione negativa, il Commissario ad acta dispone la decadenza
immediata dall'incarico del Commissario straordinario e provvede alla
relativa sostituzione.
8. L'incarico di Commissario straordinario e' valutabile quale
esperienza dirigenziale ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1
del decreto legislativo n. 171 del 2016.
9. I Commissari straordinari restano in carica fino al termine di
cui all'articolo 15, comma 1, e comunque fino alla nomina, se
anteriore, dei direttori generali individuati, ai sensi dell'articolo
2 del decreto legislativo n. 171 del 2016, in esito a procedure
selettive, che sono avviate dalla Regione decorsi dodici mesi
dall'entrata in vigore ((del presente decreto.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1, del citato decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Elenco nazionale dei soggetti idonei alla
nomina di direttore generale delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale). - 1. I provvedimenti di
nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale sono adottati nel rispetto di
quanto previsto dal presente articolo.
2. E' istituito, presso il Ministero della salute,
l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di
direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio
sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo
restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco
e' valida per quattro anni, salvo quanto previsto dall'art.
2, comma 7. L'elenco nazionale e' alimentato con procedure
informatizzate ed e' pubblicato sul sito internet del
Ministero della salute.
2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 e'
istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei
alla nomina di direttore generale presso gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui
all'art. 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
3. Ai fini della formazione dell'elenco di cui al comma
2, con decreto del Ministro della salute e' nominata ogni
due anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui
uno designato dal Ministro della salute con funzioni di
presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi,
contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di
comprovata competenza ed esperienza, in particolare in
materia di organizzazione sanitaria o di gestione
aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute,
uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali, e due designati dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione
possono essere nominati una sola volta e restano in carica
per il tempo necessario alla formazione dell'elenco e
all'espletamento delle attivita' connesse e conseguenziali.
In fase di prima applicazione, la commissione e' nominata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. La commissione di cui al comma 3 procede alla
formazione dell'elenco nazionale di cui al comma 2, entro
centoventi giorni dalla data di insediamento, previa
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero della salute di
un avviso pubblico di selezione per titoli. Alla selezione
sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto
sessantacinque anni di eta' in possesso di:
a) diploma di laurea di cui all'ordinamento
previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2,
ovvero laurea specialistica o magistrale;
b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno
quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri
settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilita'
delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel
settore pubblico o nel settore privato;
c) attestato rilasciato all'esito del corso di
formazione in materia di sanita' pubblica e di
organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono
organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito
interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, e in collaborazione con
le universita' o altri soggetti pubblici o privati
accreditati ai sensi dell'art. 16-ter, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, operanti nel campo della formazione
manageriale, con periodicita' almeno biennale. Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i
contenuti, la metodologia delle attivita' didattiche tali
da assicurare un piu' elevato livello della formazione, la
durata dei corsi e il termine per l'attivazione degli
stessi, nonche' le modalita' di conseguimento della
certificazione. Sono fatti salvi gli attestati di
formazione conseguiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai sensi delle disposizioni previgenti e,
in particolare dell'art. 3-bis, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' gli attestati in corso di
conseguimento ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.
3-bis, comma 4, anche se conseguiti in data posteriore
all'entrata in vigore del presente decreto, purche' i corsi
siano iniziati in data antecedente alla data di stipula
dell'Accordo di cui al presente comma.
5. I requisiti indicati nel comma 4 devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione della domanda di ammissione. Alle domande
dovranno essere allegati il curriculum formativo e
professionale e l'elenco dei titoli valutabili ai sensi del
comma 6. La partecipazione alla procedura di selezione e'
subordinata al versamento ad apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato di un contributo pari ad euro 30,
non rimborsabile. I relativi introiti sono riassegnati ad
apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero della salute per essere destinati alle spese
necessarie per assicurare il supporto allo svolgimento
delle procedure selettive e per la gestione dell'elenco di
idonei cui al presente articolo.
6. La commissione procede alla valutazione dei titoli
formativi e professionali e della comprovata esperienza
dirigenziale assegnando un punteggio secondo i parametri di
cui ai commi da 7-bis a 7-sexies, e criteri specifici
predefiniti nell'avviso pubblico di cui al comma 4,
considerando:
a) relativamente alla comprovata esperienza
dirigenziale, la tipologia e dimensione delle strutture
nelle quali e' stata maturata, anche in termini di risorse
umane e finanziarie gestite, la posizione di coordinamento
e responsabilita' di strutture con incarichi di durata non
inferiore a un anno, nonche' eventuali provvedimenti di
decadenza, o provvedimenti assimilabili;
b) relativamente ai titoli formativi e professionali
che devono comunque avere attinenza con le materie del
management e della direzione aziendale, l'attivita' di
docenza svolta in corsi universitari e post universitari
presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta
rilevanza, delle pubblicazioni e delle produzioni
scientifiche degli ultimi cinque anni, il possesso di
diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master,
corsi di perfezionamento universitari di durata almeno
annuale, abilitazioni professionali, ulteriori corsi di
formazione di ambito manageriale e organizzativo svolti
presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta
rilevanza della durata di almeno 50 ore, con esclusione dei
corsi gia' valutati quali requisito d'accesso
7. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile
dalla commissione a ciascun candidato e' di 100 punti e
possono essere inseriti nell'elenco nazionale i candidati
che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a
70 punti. Il punteggio e' assegnato ai fini
dell'inserimento del candidato nell'elenco nazionale che e'
pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza
l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione.
7-bis. Ai fini della valutazione dell'esperienza
dirigenziale maturata nel settore sanitario, pubblico o
privato, di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), la
Commissione fa riferimento all'esperienza acquisita nelle
strutture autorizzate all'esercizio di attivita' sanitaria,
del settore farmaceutico e dei dispositivi medici, nonche'
negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito
sanitario.
7-ter. L'esperienza dirigenziale valutabile dalla
Commissione, di cui al comma 6, lettera a), e'
esclusivamente l'attivita' di direzione dell'ente,
dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero di
una delle sue articolazioni comunque contraddistinte,
svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con
autonomia organizzativa e gestionale, nonche' diretta
responsabilita' di risorse umane, tecniche o finanziarie,
maturata nel settore pubblico e privato. Non si considera
esperienza dirigenziale valutabile ai sensi del presente
comma l'attivita' svolta a seguito di incarico comportante
funzioni di mero studio, consulenza e ricerca.
7-quater. La Commissione valuta esclusivamente le
esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi
sette anni, attribuendo un punteggio complessivo massimo
non superiore a 60 punti, tenendo conto per ciascun
incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera a). In
particolare:
a) individua range predefiniti relativi
rispettivamente al numero di risorse umane e al valore
economico delle risorse finanziarie gestite e per ciascun
range attribuisce il relativo punteggio;
b) definisce il coefficiente da applicare al
punteggio base ottenuto dal candidato in relazione alle
diverse tipologie di strutture presso le quali l'esperienza
dirigenziale e' stata svolta;
c) definisce il coefficiente da applicare al
punteggio base ottenuto dal candidato per l'esperienza
dirigenziale che ha comportato il coordinamento e la
responsabilita' di piu' strutture dirigenziali.
7-quinquies. Eventuali provvedimenti di decadenza del
candidato, o provvedimenti assimilabili, riportati negli
ultimi sette anni, sono valutati con una decurtazione del
punteggio pari ad un massimo di 8 punti. Il punteggio per
ciascuna esperienza dirigenziale valutata, per la frazione
superiore all'anno, e' attribuito assegnando per ciascun
giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del
punteggio annuale previsto per quella specifica esperienza
dirigenziale. Nel caso di sovrapposizioni temporali degli
incarichi ricoperti, e' valutata ai fini dell'idoneita'
esclusivamente una singola esperienza dirigenziale,
scegliendo quella a cui puo' essere attribuito il maggior
punteggio.
7-sexies. La Commissione valuta i titoli formativi e
professionali posseduti dal candidato attribuendo un
punteggio, complessivo massimo non superiore a 40 punti,
ripartito in relazione ai titoli di cui al comma 6, lettera
b).
8. Non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale
coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente
incarico di direttore generale per violazione degli
obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo
25 maggio 2016, n. 97.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 11 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 3 (Organizzazione delle unita' sanitarie
locali). - (Omissis).
11. Non possono essere nominati direttori generali,
direttori amministrativi o direttori sanitari delle unita'
sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non
definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per
delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a
sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di
pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei
doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto
disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale
per delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio
in flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con
provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione,
salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art.
15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza
detentiva o a liberta' vigilata.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 3 (Organizzazione delle unita' sanitarie
locali). - (Omissis).
6. Tutti i poteri di gestione, nonche' la
rappresentanza dell'unita' sanitaria locale, sono riservati
al direttore generale. Al direttore generale compete in
particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito
servizio di controllo interno di cui all'art. 20 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante
valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei
risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse
attribuite ed introitate nonche' l'imparzialita' ed il buon
andamento dell'azione amministrativa. I provvedimenti di
nomina dei direttori generali delle aziende unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'art.
1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito
dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessita' di
valutazioni comparative. L'autonomia di cui al comma 1
diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni
del direttore generale. I contenuti di tale contratto, ivi
compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti,
sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della
sanita', del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale
e per gli affari regionali sentita la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome. Il direttore generale e' tenuto a motivare i
provvedimenti assunti in difformita' dal parere reso dal
direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal
consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o
nei casi di assenza o di impedimento del direttore
generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore
amministrativo o dal direttore sanitario su delega del
direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore
piu' anziano per eta'. Ove l'assenza o l'impedimento si
protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione.
- Si riporta il testo dell'art. 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici):
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3
del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1-bis, del
citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:
«Art. 3 (Organizzazione delle unita' sanitarie
locali). - (Omissis).
1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini
istituzionali, le unita' sanitarie locali si costituiscono
in aziende con personalita' giuridica pubblica e autonomia
imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento
sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato,
nel rispetto dei principi e criteri previsti da
disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le
strutture operative dotate di autonomia gestionale o
tecnico-professionale, soggette a rendicontazione
analitica.».
- Per l'art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016,
n. 171, si veda in note all'art. 2.