Art. 4
Direttori amministrativi e direttori sanitari degli enti del Servizio
sanitario regionale
1. Il Commissario straordinario o il direttore generale verifica
periodicamente, e comunque entro sessanta giorni dalla nomina ovvero
dalla valutazione positiva effettuata dal Commissario ad acta, che
non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo,
del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione
all'attivita' svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora
sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari,
il Commissario straordinario o il direttore generale li sostituisce
attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto
delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171
del 2016.
((1-bis. Nei casi di decadenza ai sensi del comma 1 e in ogni altro
caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore
amministrativo, l'ente pubblica nel proprio sito internet
istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilita' ad
assumere l'incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla
pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse,
tale incarico puo' essere conferito anche a soggetti non iscritti
negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del
citato decreto legislativo n. 171 del 2016.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega
di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria):
«Art. 3 (Disposizioni per il conferimento
dell'incarico di direttore sanitario, direttore
amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di
direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri
enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. Il direttore
generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e
di cui all'art. 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, nomina il direttore amministrativo, il direttore
sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il
direttore dei servizi socio sanitari, attingendo
obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche
di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso
pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da
una commissione nominata dalla regione, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da
esperti di qualificate istituzioni scientifiche
indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto
d'interessi, di comprovata professionalita' e competenza
nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato
dalla regione. La commissione valuta i titoli formativi e
professionali, scientifici e di carriera presentati dai
candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso
pubblico, definiti, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
fermi restando i requisiti previsti per il direttore
amministrativo e il direttore sanitario dall'art. 3, comma
7, e dall'art. 3-bis, comma 9, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'elenco
regionale e' aggiornato con cadenza biennale. L'incarico di
direttore amministrativo, di direttore sanitario e ove
previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi
socio sanitari, non puo' avere durata inferiore a tre anni
e superiore a cinque anni. In caso di manifesta violazione
di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e
di imparzialita' della amministrazione, il direttore
generale, previa contestazione e nel rispetto del principio
del contraddittorio, risolve il contratto, dichiarando la
decadenza del direttore amministrativo e del direttore
sanitario, e ove previsto dalle leggi regionali, di
direttore dei servizi socio sanitari, con provvedimento
motivato e provvede alla sua sostituzione con le procedure
di cui al presente articolo.».
- Per l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 4
agosto 2016, n. 171, si veda nelle note all'art. 3.