Art. 5
Dissesto finanziario degli enti
del Servizio sanitario regionale
1. Entro novanta giorni dalla nomina, il Commissario straordinario,
anche avvalendosi, ai sensi degli articoli 8 e 9, dell'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali e del Corpo della Guardia
di finanza, effettua una verifica generale sulla gestione dell'ente
cui e' preposto. Laddove emergano gravi e reiterate irregolarita'
nella gestione dei bilanci, anche alla luce delle osservazioni
formulate dal collegio sindacale o delle pronunce della competente
sezione regionale della Corte dei conti, ovvero una manifesta e
reiterata incapacita' di gestione, il Commissario straordinario
propone al Commissario ad acta di disporre la gestione straordinaria
dell'ente, alla quale sono imputate, con bilancio separato rispetto a
quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e
tutte le obbligazioni assunte fino al 31 dicembre 2018.
2. Alla gestione straordinaria provvede un Commissario
straordinario di liquidazione nominato dal Commissario ad acta,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fra dirigenti o
funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze e di altre
amministrazioni dello Stato, in servizio o in quiescenza, dotati di
idonea esperienza nel campo finanziario e contabile, ovvero fra gli
iscritti nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori
commercialisti e nell'albo dei ragionieri. Al Commissario
straordinario di liquidazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 2, secondo, terzo e quarto periodo.
3. Con successivo decreto del Ministro della salute, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
definito il compenso del Commissario straordinario di liquidazione,
il cui onere e' posto a carico della massa passiva dell'ente per il
quale sia stata disposta la gestione straordinaria ai sensi del comma
1. ((Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter,
commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.))
4. Per la gestione straordinaria si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del Titolo VIII della Parte II del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma in ogni caso
l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente al
31 dicembre 2018, dell'articolo 248, commi 2, 3 e 4, e dell'articolo
255, comma 12, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
5. E' data facolta' al Commissario ad acta di nominare un unico
Commissario straordinario di liquidazione per uno o piu' enti del
Servizio sanitario regionale che si trovino nelle condizioni di cui
al comma 1.
6. Entro trenta giorni dalla nomina, il Commissario straordinario
di liquidazione presenta al Commissario ad acta, che l'approva entro
i successivi novanta giorni, il piano di rientro aziendale,
contenente la ricognizione della situazione economico-finanziaria
dell'ente, nonche' l'indicazione delle coperture finanziarie
necessarie per la relativa attuazione, nei limiti delle risorse
disponibili. A tali fini e' autorizzata l'apertura di apposite
contabilita' speciali di tesoreria unica, ai sensi della legge 29
ottobre 1984, n. 720, intestate alla gestione straordinaria di cui al
comma 2.
Riferimenti normativi
- Per l'art. 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, si veda nelle note all'art.
3.
Il Titolo VIII della Parte II del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) reca disposizioni in
materia di «Enti locali deficitari o dissestati».
- Si riporta il testo dell'art. 248, commi 2,3 e 4 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 248 (Conseguenze della dichiarazione di
dissesto). - (Omissis).
2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino
all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non
possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei
confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella
competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le
procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione
di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per
l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa
benche' proposta e' stata rigettata, sono dichiarate
estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa
passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori
e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la
deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente
ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i
fini dell'ente e le finalita' di legge.
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino
all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 i
debiti insoluti a tale data e le somme dovute per
anticipazioni di cassa gia' erogate non producono piu'
interessi ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria.
Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti
dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo
straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della
loro liquidita' ed esigibilita'.».
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720 reca «Istituzione
del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi
pubblici».