Art. 8
Supporto dell'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali
1. Per le finalita' di cui al presente decreto, ((l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) )) di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
fornisce supporto tecnico e operativo al Commissario ad acta e ai
Commissari straordinari.
2. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 1, l'AGENAS
puo' avvalersi di personale comandato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'AGENAS puo' ricorrere a
profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione,
controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, anche con
riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro
flessibile.
4. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, nel limite massimo di euro 2.000.000 per l'anno
2019 e di euro 4.000.000 per l'anno 2020, si provvede utilizzando
l'avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione
del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a
euro 1.022.000 per l'anno 2019 ed a euro 2.044.000 per l'anno 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del
Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1,
lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.)
Art. 5 (Agenzia per i servizi sanitari regionali). -
1. E' istituita una agenzia dotata di personalita'
giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della
sanita', con compiti di supporto delle attivita' regionali,
di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei
servizi resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni
e sprechi nella gestione delle risorse personali e
materiali e nelle forniture, di trasferimento
dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia
sanitaria.
2. [Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanare
ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono disciplinati
l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia in modo da
assicurare la composizione paritetica fra Ministero della
sanita' e rappresentanti delle regioni nel Consiglio di
amministrazione].
3. Il direttore dell'agenzia e' nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della sanita', tra esperti di riconosciuta
competenza in materia di organizzazione e programmazione
dei servizi sanitari, anche estranei all'amministrazione.
Il direttore e' assunto con contratto di diritto privato di
durata quinquennale non rinnovabile.
4. L'Agenzia puo' avvalersi di esperti con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo
di dieci unita' .
5. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa
fronte con un contributo annuo a carico dello Stato pari a
lire 12,8 miliardi a partire dall'anno 2001. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 12, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, come rideterminata dalla
tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge
finanziaria 2001) .
6. Sono abrogati i commi 11 e 12 dell'art. 53 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14 della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo).
Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(Omissis).
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legge 7
ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali).
Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 2 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
(Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le
finalita' previste dall'art. 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.