Art. 9
Ulteriori disposizioni in tema di collaborazione e supporto ai
Commissari
1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Commissario ad acta, i
Commissari straordinari e i Commissari straordinari di liquidazione
possono avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo
svolgimento di attivita' dirette al contrasto delle violazioni in
danno degli interessi economici e finanziari connessi all'attuazione
del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario nella
Regione. A tal fine, il Corpo della Guardia di finanza opera
nell'ambito delle autonome competenze istituzionali, esercitando i
poteri previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della salute
stipula apposita convenzione con la Guardia di finanza, con la quale
sono stabilite le modalita' operative della collaborazione e le
procedure di ristoro degli oneri sostenuti dal Corpo, anche a norma
dell'articolo 2133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
mediante applicazione di quanto disposto dall'articolo 27, comma 2,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
3. Per l'attuazione del comma 2 e' autorizzata la spesa nel limite
massimo di euro 160.000 per l'anno 2019 e di euro 320.000 per l'anno
2020 e alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 14.
Riferimenti normativi
Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 reca
«Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78».
- Si riporta il testo dell'art. 2133 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare):
«Art. 2133 (Permute). - 1. Per il contenimento delle
relative spese di potenziamento, ammodernamento,
manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in
dotazione, la facolta' di cui all'art. 545, di stipulare,
nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi
ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con
soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della
Guardia di finanza. A tale fine si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del regolamento, a norma del
comma 2 dell'art. 545.».
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2 della legge
23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria per il 2000).
«Art. 27 (Disposizioni varie di razionalizzazione in
materia contabile). - (Omissis).
2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme
dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per
prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono
versate in apposita unita' previsionale di base
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti
unita' previsionali di base delle amministrazioni
interessate.».