Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle
note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2019, si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1
Maggiorazione dell'ammortamento
per i beni strumentali nuovi
1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di
reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che
effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi
i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dal 1°
aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine
risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle
quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo
di acquisizione e' maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del
costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi ((
eccedente )) il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e
97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.