Art. 10 
 
Modifiche alla disciplina  degli  incentivi  per  gli  interventi  di
               efficienza energetica e rischio sismico 
 
  1.  All'articolo  14  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo
il comma 3, e' inserito il seguente: 
    « 3.1. Per gli interventi di  efficienza  energetica  di  cui  al
presente articolo, il soggetto avente diritto  alle  detrazioni  puo'
optare,  in  luogo  dell'utilizzo  diretto  delle  stesse,   per   un
contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a
quest'ultimo  rimborsato  sotto  forma  di   credito   d'imposta   da
utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque  quote  annuali
di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio  1997,  n.  241,  senza  l'applicazione  dei  limiti  di   cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  ((  Il  fornitore
che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facolta' di cedere il
credito  d'imposta  ai  propri  fornitori  di  beni  e  servizi,  con
esclusione della possibilita'  di  ulteriori  cessioni  da  parte  di
questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di
credito e ad intermediari finanziari». )) 
  2.  All'articolo  16  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo
il comma 1-septies, e' inserito il seguente: 
    «1-octies. Per gli interventi di adozione di misure  antisismiche
di  cui  al  presente  articolo,  il  soggetto  avente  diritto  alle
detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle  stesse,
per un contributo di  pari  ammontare,  sotto  forma  di  sconto  sul
corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato  gli
interventi  e  a  quest'ultimo  rimborsato  sotto  forma  di  credito
d'imposta da utilizzare esclusivamente in  compensazione,  in  cinque
quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di
cui  all'articolo  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (( Il
fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facolta' di
cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di  beni  e  servizi,
con esclusione della possibilita' di ulteriori cessioni da  parte  di
questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di
credito e ad intermediari finanziari». )) 
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2,  comprese  quelle
relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi  d'intesa  con  il
fornitore. 
  (( 3-bis.  All'articolo  28,  comma  2,  lettera  d),  del  decreto
legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  dopo  le   parole:   «soggetto
beneficiario»  sono  aggiunte  le   seguenti:   «,   prevedendo,   in
particolare, che, qualora  gli  interventi  incentivati  siano  stati
eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste,  nel  caso
di scadenza del contratto  di  gestione  nell'arco  dei  cinque  anni
successivi all'ottenimento  degli  stessi  incentivi,  assicurino  il
mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire
nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto». 
  3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  per  gli  interventi   di   cui
all'articolo 16-bis, comma 1,  lettera  h),  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  i  soggetti  beneficiari  della
detrazione possono optare per la cessione del corrispondente  credito
in  favore  dei  fornitori  dei  beni  e   servizi   necessari   alla
realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua
volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori  di
beni e  servizi,  con  esclusione  della  possibilita'  di  ulteriori
cessioni da parte di questi ultimi. Rimane  in  ogni  caso  esclusala
cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. ))