Art. 11
Aggregazioni d'imprese
1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a),
(( del decreto del Presidente della Repubblica )) 22 dicembre 1986,
n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale,
realizzate attraverso fusione o scissione effettuate a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31
dicembre 2022, (( si considerano riconosciuti )), ai fini fiscali, il
valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali
materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste
di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo
non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai
sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto fino al 31 dicembre 2022, si considerano
riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal
soggetto conferitario di cui al comma 1 a titolo di avviamento o sui
beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare
complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle
operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente
imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si
applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni
facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso
esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione
superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indirettamente
dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n.
1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi
dei commi precedenti e' riconosciuto ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a
decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo
l'operazione di aggregazione aziendale.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le
imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si
trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti
l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento
fiscale di cui ai commi 1 e 2.
5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste
per le imposte sui redditi.
6. La societa' risultante dall'aggregazione, che nei primi quattro
periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere
ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e
IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1
a 5, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della
procedura di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212.
7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si
verifica la decadenza prevista al comma 6, la societa' e' tenuta a
liquidare e versare l'imposta sul reddito delle societa' e l'imposta
regionale sulle attivita' produttive dovute sul maggior reddito,
relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza
tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi
dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute
sanzioni e interessi.