Art. 11 
 
                       Aggregazioni d'imprese 
 
  1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,  lettera  a),
(( del decreto del Presidente della Repubblica )) 22  dicembre  1986,
n. 917,  che  risultano  da  operazioni  di  aggregazione  aziendale,
realizzate attraverso fusione  o  scissione  effettuate  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  fino  al  31
dicembre 2022, (( si considerano riconosciuti )), ai fini fiscali, il
valore  di  avviamento  e  quello  attribuito  ai  beni   strumentali
materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali  poste
di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare  complessivo
non eccedente l'importo di 5 milioni di euro. 
  2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate  ai
sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente  della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente  decreto  fino  al  31  dicembre  2022,  si  considerano
riconosciuti,  ai  fini  fiscali,  i  maggiori  valori  iscritti  dal
soggetto conferitario di cui al comma 1 a titolo di avviamento o  sui
beni  strumentali  materiali  e   immateriali,   per   un   ammontare
complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro. 
  3. Le disposizioni dei commi  1  e  2  si  applicano  qualora  alle
operazioni  di  aggregazione  aziendale  partecipino   esclusivamente
imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si
applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni
facciano parte dello stesso gruppo  societario.  Sono  in  ogni  caso
esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto  di  partecipazione
superiore al 20 per cento  ovvero  controllati  anche  indirettamente
dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  n.
1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai  sensi
dei commi precedenti  e'  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive   a
decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui  ha  avuto  luogo
l'operazione di aggregazione aziendale. 
  4. Le disposizioni dei commi 1, 2  e  3  si  applicano  qualora  le
imprese interessate dalle operazioni  di  aggregazione  aziendale  si
trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti
l'operazione,  nelle  condizioni  che  consentono  il  riconoscimento
fiscale di cui ai commi 1 e 2. 
  5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le sanzioni e il contenzioso si applicano  le  disposizioni  previste
per le imposte sui redditi. 
  6. La societa' risultante dall'aggregazione, che nei primi  quattro
periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in  essere
ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III  e
IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.
917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1
a  5,  decade  dall'agevolazione,  fatta  salva  l'attivazione  della
procedura di cui all'articolo 11, comma  2,  della  legge  27  luglio
2000, n. 212. 
  7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui  si
verifica la decadenza prevista al comma 6, la societa'  e'  tenuta  a
liquidare e versare l'imposta sul reddito delle societa' e  l'imposta
regionale sulle attivita'  produttive  dovute  sul  maggior  reddito,
relativo anche ai periodi di imposta  precedenti,  determinato  senza
tenere conto dei maggiori valori riconosciuti  fiscalmente  ai  sensi
dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte  liquidate  non  sono  dovute
sanzioni e interessi.