Art. 12
Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino
1. Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la
Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro delle
Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via
elettronica secondo modalita' stabilite con decreto del ministro
dell'Economia e delle Finanze in conformita' ad accordi con detto
Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di
fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di
legge. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono emanate le regole tecniche necessarie per l'attuazione del
presente articolo.