(( Art. 12 bis
Luci votive
1. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6-ter) e' aggiunto
il seguente:
«6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio delle
lampade votive nei cimiteri».
2. Per le prestazioni di cui al comma 1 resta fermo l'obbligo di
certificazione del corrispettivo ai sensi dell'articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1996, n. 696.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal 1° gennaio
2019. ))