(( Art. 12 bis 
 
                             Luci votive 
 
  1. All'articolo 22, primo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6-ter) e' aggiunto
il seguente: 
  «6-quater) per  le  prestazioni  di  gestione  del  servizio  delle
lampade votive nei cimiteri». 
  2. Per le prestazioni di cui al comma 1 resta  fermo  l'obbligo  di
certificazione  del  corrispettivo  ai  sensi  dell'articolo  1   del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
dicembre 1996, n. 696. 
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2  si  applicano  dal  1°  gennaio
2019. ))