(( Art. 12 quater
Comunicazioni dei dati delle liquidazioni
periodiche dell'imposta sul valore aggiunto
1. Il comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e' sostituito dal seguente:
«1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto
trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo
giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una
comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni
periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1
e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonche' degli articoli 73, primo
comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati
relativi al secondo trimestre e' effettuata entro il 16 settembre. La
comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre puo', in
alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale
dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere
presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di
chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di
versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche
effettuate». ))