(( Art. 12 quater 
 
              Comunicazioni dei dati delle liquidazioni 
             periodiche dell'imposta sul valore aggiunto 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo  21-bis  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e' sostituito dal seguente: 
    «1.  I  soggetti  passivi  dell'imposta   sul   valore   aggiunto
trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo
giorno  del  secondo  mese   successivo   a   ogni   trimestre,   una
comunicazione dei dati  contabili  riepilogativi  delle  liquidazioni
periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi  1
e 1-bis, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonche' degli  articoli  73,  primo
comma, lettera e), e 74, quarto comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione  dei  dati
relativi al secondo trimestre e' effettuata entro il 16 settembre. La
comunicazione  dei  dati  relativi  al  quarto  trimestre  puo',   in
alternativa,  essere  effettuata   con   la   dichiarazione   annuale
dell'imposta sul valore  aggiunto  che,  in  tal  caso,  deve  essere
presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di
chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di
versamento dell'imposta dovuta in base alle  liquidazioni  periodiche
effettuate». ))