(( Art. 12 quinquies 
 
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo  5  agosto  2015,  n.
  127,  in  materia  di  trasmissione   telematica   dei   dati   dei
  corrispettivi 
 
  1. Il comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 5  agosto
2015, n.127, e' sostituito dal seguente: 
  «6-ter. I dati relativi ai  corrispettivi  giornalieri  di  cui  al
comma 1 sono  trasmessi  telematicamente  all'Agenzia  delle  entrate
entro dodici giorni dall'effettuazione  dell'operazione,  determinata
ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione
giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonche' i  termini  di
effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta  sul  valore
aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,  n.  100.  Nel
primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1,  decorrente
dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di  affari  superiore  a
euro 400.000 e dal  1°  gennaio  2020  per  gli  altri  soggetti,  le
sanzioni  previste  dal  comma  6  non  si  applicano  in   caso   di
trasmissione  telematica   dei   dati   relativi   ai   corrispettivi
giornalieri entro  il  mese  successivo  a  quello  di  effettuazione
dell'operazione,   fermi   restando   i   termini   di   liquidazione
dell'imposta sul valore aggiunto». 
  2. Al comma 542 dell'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle  seguenti:  «100
per cento». 
  3. Per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le  quali
sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di
cui all'articolo 9-bis del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  e
che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite
stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto  di  approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei  versamenti
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in  materia  di
imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui all'articolo  17
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.  435,
nonche' dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal  30  giugno
al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti
che partecipano a societa', associazioni e  imprese  ai  sensi  degli
articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3. ))