(( Art. 12 septies
Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative
all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto
1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) che l'intento di avvalersi della facolta' di effettuare
acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da
apposita dichiarazione, redatta in conformita' al modello approvato
con prov-vedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia
apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di
ricezione. La dichiarazione puo' riguardare anche piu' operazioni.
Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono
essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono
essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la
verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia
delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare
l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle
dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione»;
b) il comma 2 e' abrogato.
2. Il comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e' sostituito dal seguente:
«4-bis. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente
o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo
8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per
via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate
della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17».
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))