(( Art. 12 octies 
 
           Tenuta della contabilita' in forma meccanizzata 
 
  1. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del  decreto-legge  10  giugno
1994, n. 357, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1994, n. 489, le parole: «la tenuta dei registri di cui agli articoli
23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 633, con sistemi elettronici» sono sostituite dalle seguenti:  «la
tenuta di qualsiasi registro contabile  con  sistemi  elettronici  su
qualsiasi supporto». ))