(( Art. 12 novies
Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche
1. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture
elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui
all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano
l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo
periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure
automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture
elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo
precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di
mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota
dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del
citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno
2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui
al primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo periodo, si
applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il
sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212,
della legge n.244 del 2007. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del
presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero
dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di
cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' relative all'attuazione del presente comma nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. ))