Art. 13 
 
            Vendita di beni tramite piattaforme digitali 
 
  1.  Il  soggetto   passivo   che   facilita,   tramite   l'uso   di
un'interfaccia   elettronica   quale   un   mercato   virtuale,   una
piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite  a  distanza  di
beni  importati  o  le  vendite  a  distanza  di   beni   all'interno
dell'Unione europea e' tenuto a trasmettere entro il mese  successivo
a ciascun trimestre, (( secondo termini e modalita' stabiliti ))  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  per  ciascun
fornitore i seguenti dati: 
  (( a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o
il  domicilio,  il  codice  identificativo  fiscale  ove   esistente,
l'indirizzo di posta elettronica; )) 
  b) il numero totale delle unita' vendute in Italia; 
  c) a scelta del soggetto passivo, per le unita' vendute  in  Italia
l'ammontare totale dei  prezzi  di  vendita  o  il  prezzo  medio  di
vendita. 
  2. (Soppresso). 
  3. Il soggetto passivo di cui al comma 1  e'  considerato  debitore
d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso,  o
ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma  1,  presenti
sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta e' stata assolta dal
fornitore. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da  11  a  15,
del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  11  febbraio  2019,  n.  12,  acquistano
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il soggetto passivo che ha
facilitato tramite l'uso  di  un'interfaccia  elettronica,  quale  un
mercato virtuale, una piattaforma, un portale o  mezzi  analoghi,  le
vendite a distanza (( di cui )) all'articolo 11-bis, commi  da  11  a
15, del decreto-legge 14  dicembre  2018,  n.  135,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11  febbraio  2019,  n.  12,  nel  periodo
compreso tra il 13 febbraio 2019 e (( la data di  entrata  in  vigore
del presente decreto )), invia i dati relativi a dette operazioni  ((
secondo termini e  modalita'  determinati  ))  con  il  provvedimento
dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1. 
  5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e  3  si  applicano  fino  al  31
dicembre 2020.