Art. 13
Vendita di beni tramite piattaforme digitali
1. Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di
un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una
piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di
beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno
dell'Unione europea e' tenuto a trasmettere entro il mese successivo
a ciascun trimestre, (( secondo termini e modalita' stabiliti )) con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun
fornitore i seguenti dati:
(( a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o
il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente,
l'indirizzo di posta elettronica; ))
b) il numero totale delle unita' vendute in Italia;
c) a scelta del soggetto passivo, per le unita' vendute in Italia
l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di
vendita.
2. (Soppresso).
3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 e' considerato debitore
d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o
ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma 1, presenti
sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta e' stata assolta dal
fornitore.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15,
del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, acquistano
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il soggetto passivo che ha
facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un
mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le
vendite a distanza (( di cui )) all'articolo 11-bis, commi da 11 a
15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel periodo
compreso tra il 13 febbraio 2019 e (( la data di entrata in vigore
del presente decreto )), invia i dati relativi a dette operazioni ((
secondo termini e modalita' determinati )) con il provvedimento
dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano fino al 31
dicembre 2020.