(( Art. 13 bis Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici 1. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,» sono soppresse. ))