(( Art. 14 
 
                   Enti associativi assistenziali 
 
  1. All'articolo 148, comma 3, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, le parole:  «Per  le  associazioni  politiche,
sindacali  e  di  categoria,  religiose,  sportive  dilettantistiche,
nonche'  per  le  strutture  periferiche   di   natura   privatistica
necessarie agli enti pubblici non economici per attuare  la  funzione
di preposto a servizi  di  pubblico  interesse,  non  si  considerano
commerciali» sono sostituite dalle  seguenti:  «Per  le  associazioni
politiche,  sindacali  e  di  categoria,  religiose,   assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche,  di  promozione  sociale  e  di
formazione extra-scolastica della persona, nonche' per  le  strutture
periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici  non
economici per attuare la funzione di preposto a servizi  di  pubblico
interesse, non si considerano commerciali». 
  2. Il comma 4 dell'articolo 89 del codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  « 4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, le parole:  "Per  le  associazioni  politiche,
sindacali  e  di  categoria,  religiose,  assistenziali,   culturali,
sportive dilettantistiche, di  promozione  sociale  e  di  formazione
extra-scolastica della persona, nonche' per le strutture  periferiche
di natura privatistica necessarie agli enti  pubblici  non  economici
per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico  interesse"
sono sostituite  dalle  seguenti:  "Per  le  associazioni  politiche,
sindacali  e  di  categoria,   religiose,   assistenziali,   sportive
dilettantistiche, nonche' per  le  strutture  periferiche  di  natura
privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per  attuare
la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse"». ))