(( Art. 15 bis
Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
alle entrate tributarie degli enti locali
1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 15 e' sostituito dal seguente:
«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei
comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del
portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie delle province e delle citta'
metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a
decorrere dall'anno di imposta 2021»;
b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
«15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia
digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le
specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio
telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo
automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli
adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le
modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare
il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i
regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla
data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre
dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal
fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al
comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso
anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui
scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno
precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e'
fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno
devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28
ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l'anno precedente.
15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e
le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di
soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'articolo 1, comma
1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo
giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione
effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle
finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere
di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi
successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo
fiscale.
15-quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le delibere di
variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore sono trasmesse con le modalita' di cui al comma 15».
2. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre1997, n. 446, e' abrogato.
3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita'
relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. ))