(( Art. 15 quater 
 
Modifica  all'articolo  232  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
  legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  in  materia  di  contabilita'
  economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000
  abitanti 
 
  1. Nelle more dell'emanazione di provvedimenti  di  semplificazione
degli   adempimenti   connessi   alla   tenuta   della   contabilita'
economico-patrimoniale   e   di   formulazione    della    situazione
patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione  inferiore  a
5.000 abitanti, all'articolo 232, comma  2,  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le  parole:  «fino  all'esercizio
2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio  2019.  Gli
enti  che  rinviano  la   contabilita'   economico-patrimoniale   con
riferimento  all'esercizio  2019  allegano  al  rendiconto  2019  una
situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema
di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
118,  e  con  modalita'  semplificate  individuate  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno   e   con    la    Presidenza    del    Consiglio    dei
ministri-Dipartimento per gli affari regionali, da emanare  entro  il
31 ottobre 2019, anche sulla  base  delle  proposte  formulate  dalla
Commissione per l'armonizzazione degli enti  territoriali,  istituita
ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n.118 del
2011». ))