(( Art. 16 quinquies
Disposizioni in materia previdenziale
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 185 e' inserito il seguente:
«185-bis. Le disposizioni del comma 185 si applicano ai debiti
derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti
alle casse previdenziali professionali, previe apposite delibere
delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate nei
rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 e
comunicate, entro la stessa data, all'agente della riscossione
mediante posta elettronica certificata»;
b) al comma 192, dopo le parole: «e 188» sono inserite le seguenti:
«o l'esistenza della delibera favorevole prevista dal comma 185-bis».
2. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
«Giovanni Amendola» (INPGI), nell'esercizio dell'autonomia di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con provvedimenti
soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma
2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, e' tenuto ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, misure di riforma del
proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della
gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria che
intervengano in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in
subordine, sull'incremento delle entrate contributive, finalizzate ad
assicurare la sostenibilita' economico-finanziaria nel medio e lungo
periodo. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, l'INPGI trasmette ai
Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in
conformita' a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti
derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del
presente comma. Qualora il bilancio tecnico non evidenzi la
sostenibilita' economico-finanziaria di medio e lungo periodo della
gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, al
fine di ottemperare alla necessita' di tutelare la posizione
previdenziale dei lavoratori del mondo dell'informazione e di
riequilibrare la sostenibilita' economico-finanziaria della gestione
previdenziale dell'INPGI nel medio e lungo periodo, il Governo adotta
uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, diretti a disciplinare, senza nuovi o
maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, le
modalita' di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. Per le
finalita' di cui al terzo periodo del presente comma e per evitare
effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare, a seguito
dell'eventuale passaggio di soggetti assicurati dall'INPS all'INPGI,
ferma restando comunque la necessita' di invarianza del gettito
contributivo e degli oneri per prestazioni per il comparto delle
pubbliche amministrazioni allo scopo di garantire la neutralita' in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno, sono accantonati e
resi indisponibili nel bilancio dello Stato i seguenti importi: 159
milioni di euro per l'anno 2023, 163 milioni di euro per l'anno 2024,
167 milioni di euro per l'anno 2025, 171 milioni di euro per l'anno
2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni di euro per
l'anno 2028, 183 milioni di euro per l'anno 2029, 187 milioni di euro
per l'anno 2030 e 191 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2031. All'onere di cui al quarto periodo del presente comma si
provvede a valere sui minori oneri, in termini di saldo netto da
finanziare, derivanti dal presente decreto. Per il predetto Istituto
l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del
citato decreto legislativo n. 509 del 1994 e' sospesa fino al 31
ottobre 2019. ))