Art. 2 
 
                         Revisione mini-IRES 
 
  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello  in  corso
al 31 (( dicembre 2022 )),  il  reddito  d'impresa  dichiarato  dalle
societa' e dagli enti di cui all'articolo  73,  comma  1,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  fino  a  concorrenza
dell'importo corrispondente agli utili  di  esercizio  accantonati  a
riserve diverse da  quelle  di  utili  non  disponibili,  nei  limiti
dell'incremento di patrimonio netto, e' assoggettato all'aliquota  di
cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di (( 4 punti ))
percentuali; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2018 e (( per i tre )) successivi la stessa  aliquota  e'
ridotta, rispettivamente, di 1,5  punti  percentuali,  di  2,5  punti
percentuali, di 3 punti percentuali (( e di 3,5 punti percentuali )).
Alla quota di reddito assoggettata all'aliquota  ridotta  di  cui  al
periodo precedente, l'addizionale di cui all'articolo  1,  comma  65,
della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  si  applica  in   misura
corrispondentemente aumentata. 
  2. Ai fini del comma 1: 
    a) si considerano riserve di utili  non  disponibili  le  riserve
formate con utili diversi da quelli  realmente  conseguiti  ai  sensi
dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da  processi
di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati  a  riserva,  ad
esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; 
    b) l'incremento di patrimonio netto e' dato dalla differenza  tra
il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio  del  periodo
d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo
esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati  nei
periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto  risultante  dal
bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre
2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio. 
  3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili  accantonati
a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito  complessivo
netto dichiarato e' computata in aumento degli  utili  accantonati  a
riserva agevolabili dell'esercizio successivo. 
  4. Per le societa' e per gli enti indicati nell'articolo 73,  comma
1, lettere a), b) e d), del testo unico delle  imposte  sui  redditi,
che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da  117
a 129 del medesimo testo unico, l'importo su  cui  spetta  l'aliquota
ridotta, determinato  ai  sensi  del  comma  1  da  ciascun  soggetto
partecipante al consolidato, e'  utilizzato  dalla  societa'  o  ente
controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino  a
concorrenza  del  reddito   eccedente   le   perdite   computate   in
diminuzione. Le disposizioni del presente comma  si  applicano  anche
all'importo  determinato  dalle  societa'  e  dagli   enti   indicati
nell'articolo 73, comma 1, lettere a)  e  b),  del  testo  unico  che
esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi
articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico. 
  5.  In  caso  di  opzione  per  la  trasparenza  fiscale   di   cui
all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo
su  cui  spetta  l'aliquota  ridotta   determinato   dalla   societa'
partecipata ai sensi del comma 1 e' attribuito  a  ciascun  socio  in
misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.  La
quota attribuita non utilizzata dal socio  e'  computata  in  aumento
dell'importo  su  cui  spetta   l'aliquota   ridotta   dell'esercizio
successivo, determinato ai sensi del presente comma. 
  6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono  applicabili  anche
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche,  al  reddito
d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle  societa'
in  nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice   in   regime   di
contabilita' ordinaria. 
  7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5,  6  e'  cumulabile
con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che
prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di  quelli
di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 601. 
  8. (( Entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto,  ))  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le  disposizioni
di attuazione del presente articolo. 
  9. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi  da
28 a 34 sono abrogati.