(( Art. 3 
 
           Maggiorazione della deducibilita' dell'imposta 
            municipale propria dalle imposte sui redditi 
 
  1. Il primo periodo  del  comma  1  dell'articolo  14  del  decreto
legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'imposta municipale propria relativa agli immobili  strumentali  e'
deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e  del
reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre  2022;
la deduzione ivi prevista si applica nella misura del  50  per  cento
per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre
2018, nella  misura  del  60  per  cento  per  il  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019  e
al 31 dicembre 2020 e nella misura del 70 per cento  per  il  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. ))