(( Art. 3 quater 
 
                  Semplificazioni per gli immobili 
                     concessi in comodato d'uso 
 
  1. All'articolo 13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, lettera 0a), le parole: «ai fini dell'applicazione
delle  disposizioni  della  presente  lettera,  il  soggetto  passivo
attesta  il  possesso  dei  suddetti   requisiti   nel   modello   di
dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23;» sono soppresse; 
    b) al comma 6-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Ai
fini dell'applicazione delle  disposizioni  del  presente  comma,  il
soggetto passivo e'  esonerato  dall'attestazione  del  possesso  del
requisito mediante il modello di dichiarazione indicato  all'articolo
9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23,  nonche'  da
qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione.". ))