(( Art. 3 quater
Semplificazioni per gli immobili
concessi in comodato d'uso
1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera 0a), le parole: «ai fini dell'applicazione
delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo
attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di
dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23;» sono soppresse;
b) al comma 6-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il
soggetto passivo e' esonerato dall'attestazione del possesso del
requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo
9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, nonche' da
qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione.". ))