(( Art. 3 quinquies
Redditi fondiari percepiti
1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole:
«dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di
convalida di sfratto per morosita' del conduttore» sono sostituite
dalle seguenti: «, purche' la mancata percezione sia comprovata
dall'intimazione di sfratto per morosita' o dall'ingiunzione di
pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta
di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica
l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma
1, lettera n-bis)».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti
stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i contratti stipulati
prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al
presente articolo resta fermo, per le imposte versate sui canoni
venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto
nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto
per morosita', il riconoscimento di un credito di imposta di pari
ammontare.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni
di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a
39,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 28,5 milioni di euro per
l'anno 2023, a 18,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,4 milioni
di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. ))