(( Art. 3 sexies 
 
            Revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023 
 
  1. Ai fini della messa a regime, dall'anno  2023,  della  revisione
delle  tariffe  dei  premi  e   contributi   dovuti   all'INAIL   per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali, di cui all'articolo 1,  comma  1121,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, garantendone la vigenza anche per  il  periodo
successivo al 31 dicembre 2021, con  esclusione  dell'anno  2022,  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23  febbraio  2000,  n.
38, e dell'articolo 1, comma 128, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, considerate le risultanze economico-finanziarie e  attuariali  e
tenuto conto degli andamenti prospettici del  predetto  Istituto,  in
aggiunta alle risorse indicate nel  citato  articolo  1,  comma  128,
della legge n .147 del 2013, si tiene  conto  dei  seguenti  maggiori
oneri e minori entrate, valutati in 630 milioni di  euro  per  l'anno
2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 650 milioni  di  euro  per
l'anno 2025, 660 milioni di euro per l'anno 2026, 671 milioni di euro
per l'anno 2027, 682 milioni di euro per l'anno 2028, 693 milioni  di
euro per l'anno 2029, 704 milioni di  euro  per  l'anno  2030  e  715
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. 
  Al predetto articolo 1, comma 1121, della citata legge n.  145  del
2018, le parole: «con effetto dal  1°  gennaio  2019  e  fino  al  31
dicembre 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  effetto  dal
1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e dal 1°gennaio 2023». Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 1124, della legge 30  dicembre
2018, n. 145, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica  programmati
a legislazione vigente. All'articolo  1,  comma  1126,  della  citata
legge n.145 del 2018, le lettere  a),  b),  c),  d),  e)  e  f)  sono
abrogate; le disposizioni ivi  indicate  riacquistano  efficacia  nel
testo vigente prima della data di entrata in  vigore  della  medesima
legge n. 145 del 2018. Alle minori entrate e ai maggiori oneri di cui
al primo periodo del presente comma si provvede: 
    a) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2024, 109  milioni  di
euro per l'anno 2025, 112  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  113
milioni di euro per l'anno 2027, 116 milioni di euro per l'anno 2028,
117 milioni di euro per l'anno 2029, 120 milioni di euro  per  l'anno
2030 e 121 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante
le maggiori entrate derivanti dal presente comma; 
    b) quanto  a  26  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    c) quanto a 604 milioni di euro per l'anno 2023, 454  milioni  di
euro per l'anno 2024, 541  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  548
milioni di euro per l'anno 2026, 558 milioni di euro per l'anno 2027,
566 milioni di euro per l'anno 2028, 576 milioni di euro  per  l'anno
2029, 584 milioni di euro per l'anno 2030 e 594 milioni di euro annui
a  decorrere  dall'anno  2031,  mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. ))