(( Art. 4 decies
Norma di interpretazione autentica
in materia di ravvedimento parziale
1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Ravvedimento parziale) - 1. L'articolo 13 si
interpreta nel senso che e' consentito al contribuente di avvalersi
dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento
frazionato, purche' nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis),
b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo
13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il
ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi,
intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a
quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono
dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in
caso di ravvedimento e' riferita al momento del perfezionamento dello
stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in
scadenze differenti, al contribuente e' consentito operare
autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le
riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento
complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione
individuata in base alla data in cui la stessa e' regolarizzata.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli
tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate». ))