(( Art. 4 bis
Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni
dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione
telematica dei redditi
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai
sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni
disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di
soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi
o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della
sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle
informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di
informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non
conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di
documenti effettuate dall'amministrazione per dati gia' in suo
possesso sono considerate inefficaci».
2. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle
seguenti: «30 novembre»;
b) al comma 2, le parole: «del nono mese» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'undicesimo mese». ))