(( Art. 4 bis 
 
Semplificazioni in materia di controlli formali  delle  dichiarazioni
  dei redditi e termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione
  telematica dei redditi 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36-ter del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma  1,  gli  uffici,  ai
sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000,  n.  212,
non  chiedono  ai  contribuenti  documenti  relativi  a  informazioni
disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da  parte  di
soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi
o comunicativi, salvo che la richiesta  riguardi  la  verifica  della
sussistenza  di  requisiti  soggettivi   che   non   emergono   dalle
informazioni  presenti  nella  stessa  anagrafe  ovvero  elementi  di
informazione  in  possesso   dell'amministrazione   finanziaria   non
conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di
documenti  effettuate  dall'amministrazione  per  dati  gia'  in  suo
possesso sono considerate inefficaci». 
  2. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «30 settembre»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 novembre»; 
    b) al comma 2, le parole: «del nono mese» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'undicesimo mese». ))