(( Art. 4 quater
Semplificazioni in materia
di versamento unitario
1. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio1997, n. 241, dopo la lettera h-quinquies) sono aggiunte le
seguenti:
«h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche ».
2. Le disposizioni di cui alle lettere h-sexies) e h-septies) del
comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano
efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e, in ogni caso, non prima del 1°
gennaio 2020.
3. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «o negli appositi conti correnti
postali, aperti ai sensi del predetto decreto interministeriale
utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «oppure mediante il
sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi
in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento "F24
Enti pubblici", di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate 1° dicembre 2015»;
b) al comma 6, le parole: «bollettino di conto corrente postale»
sono sostituite dalle seguenti: «il sistema del versamento unitario,
di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile
utilizzare il modello di versamento "F24 Enti pubblici", di cui al
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre
2015».
4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' sostituito dal seguente:
«143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF e'
effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni
di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definite le
modalita' per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione
giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei
comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti
d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo
anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo
decreto e' stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate
le modalita' di versamento previste dal presente comma».
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a
1,535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal
presente decreto.
6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita'
relative all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))