(( Art. 4 quinquies 
 
           Semplificazione in materia di indici sintetici 
                      di affidabilita' fiscale 
 
  1. Al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare  errori
in fase dichiarativa, all'articolo 9-bis del decreto-legge 24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Dai modelli da utilizzare per  la  comunicazione  dei  dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i  dati
gia' contenuti  negli  altri  quadri  dei  modelli  di  dichiarazione
previsti  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,  approvati  con  il
provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.
322, fermo  restando  l'utilizzo,  ai  fini  dell'applicazione  degli
indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento  di  cui  al
comma  4  del  presente  articolo.  L'Agenzia  delle  entrate   rende
disponibili agli operatori economici, nell'area riservata del proprio
sito internet istituzionale, i dati in  suo  possesso  che  risultino
utili  per  la  comunicazione  di  cui  al  precedente  periodo.   Le
disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2020». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  0,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente
decreto. ))