(( Art. 4 sexies
Termini di validita'
della dichiarazione sostitutiva unica
1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 4 dell'articolo 10 del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e' sostituito dal
seguente:
«4. La DSU ha validita' dal momento della presentazione fino al
successivo 31 dicembre. In ciascun anno, all'inizio del periodo di
validita', fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni
presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo
anno precedente. Resta ferma la possibilita' di aggiornare i dati
prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente,
qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare». ))