(( Art. 4 sexies 
 
                        Termini di validita' 
                della dichiarazione sostitutiva unica 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 4 dell'articolo 10 del
decreto legislativo 15 settembre 2017,  n.  147,  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «4. La DSU ha validita' dal momento della presentazione  fino  al
successivo 31 dicembre. In ciascun anno, all'inizio  del  periodo  di
validita', fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui  patrimoni
presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo
anno precedente. Resta ferma la possibilita'  di  aggiornare  i  dati
prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente,
qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare». ))