(( Art. 4 septies Conoscenza degli atti e semplificazione 1. All'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalita' di comunicazione e di pubblicita', almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono»; b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. I modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e piu' agevoli. 3-ter. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' relative all'attuazione dei commi 3 e 3-bis nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». ))