(( Art. 4 septies
Conoscenza degli atti
e semplificazione
1. All'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a
garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i
servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi
amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con
idonee modalita' di comunicazione e di pubblicita', almeno sessanta
giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento
al quale si riferiscono»;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. I modelli e le relative istruzioni devono essere
comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia
tributaria. L'amministrazione finanziaria assicura che il
contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor
numero di adempimenti e nelle forme meno costose e piu' agevoli.
3-ter. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita'
relative all'attuazione dei commi 3 e 3-bis nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
))