(( Art. 4 novies 
 
       Norma di interpretazione autentica in materia di difesa 
         in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione 
 
  1. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,  n.
225, si interpreta nel senso che la  disposizione  dell'articolo  43,
quarto comma, del testo unico di cui  al  regio  decreto  30  ottobre
1933, n.1611, si applica esclusivamente nei  casi  in  cui  l'Agenzia
delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa  in
giudizio, intende  non  avvalersi  dell'Avvocatura  dello  Stato  nei
giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;  la  medesima
disposizione non si applica nei casi di indisponibilita' della stessa
Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio. ))