Art. 5 
 
                        Rientro dei cervelli 
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati  a  quelli
di lavoro dipendente e i  redditi  di  lavoro  autonomo  prodotti  in
Italia da lavoratori che trasferiscono la  residenza  nel  territorio
dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla  formazione  del
reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro  ammontare
al ricorrere delle seguenti condizioni: 
    a) i lavoratori non  sono  stati  residenti  in  Italia  nei  due
periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano
a risiedere in Italia per almeno due anni; 
    b)  l'attivita'  lavorativa  e'  prestata   prevalentemente   nel
territorio italiano. »; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis.  Il  regime
di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti  dai
soggetti  identificati  dal  comma  1  o  dal  comma  2  che  avviano
un'attivita' d'impresa in Italia, a  partire  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.»; 
    c)  dopo  il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.   Le
disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori  cinque
periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne  o  a
carico, anche in affido preadottivo.  Le  disposizioni  del  presente
articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di  imposta  anche
nel  caso  in  cui  i  lavoratori  diventino  proprietari  di  almeno
un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente
al  trasferimento  in  Italia  o  nei  dodici  mesi   precedenti   al
trasferimento;   l'unita'   immobiliare   puo'   essere    acquistata
direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o  dai
figli, anche in comproprieta'. In entrambi i casi, i redditi  di  cui
al comma 1, negli ulteriori cinque  periodi  di  imposta,  concorrono
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento
del loro ammontare. Per i lavoratori che  abbiano  almeno  tre  figli
minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi  di  cui
al comma 1, negli ulteriori cinque  periodi  di  imposta,  concorrono
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento
del loro ammontare.»; 
    d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
      «5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al  10  per
cento per i soggetti che trasferiscono  la  residenza  in  una  delle
seguenti regioni:  Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia,  Basilicata,
Calabria, Sardegna, (( Sicilia. )) 
      5-ter. I cittadini italiani  non  iscritti  all'Anagrafe  degli
italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a  decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31  dicembre
2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo
purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di  una
convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per  il  periodo
di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai  periodi  d'imposta
per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili
ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni  stato  e  grado  del
giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi
i termini di cui all'articolo 43 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  ai  cittadini  italiani  non
iscritti all'AIRE rientrati in  Italia  entro  il  31  dicembre  2019
spettano i benefici fiscali di cui al  presente  articolo  nel  testo
vigente al 31 dicembre 2018, purche' abbiano avuto la residenza in un
altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie  imposizioni
sui redditi per il periodo (( di cui al comma 1 )), lettera  a).  Non
si fa luogo, in ogni caso,  al  rimborso  delle  imposte  versate  in
adempimento spontaneo. 
      (( 5-quater. Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n.
91, ferme restando le condizioni  di  cui  al  presente  articolo,  i
redditi di cui al comma 1  concorrono  alla  formazione  del  reddito
complessivo limitatamente al 50 per  cento  del  loro  ammontare.  Ai
rapporti di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni dei
commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis. 
      5-quinquies.  Per  i  rapporti  di  cui  al   comma   5-quater,
l'esercizio  dell'opzione  per  il  regime  agevolato  ivi   previsto
comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della
base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al  primo
periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato  per  essere  riassegnate  a  un  apposito  capitolo,  da
istituire nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei
settori giovanili. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta dell'autorita' di Governo delegata per lo sport
e di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono
definiti i criteri e le modalita' di attuazione del  presente  comma,
definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui al comma 3. )) 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e  d)  si
applicano ai soggetti che trasferiscono la  residenza  in  Italia  ai
sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo  d'imposta  successivo  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. All'articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni  e
dei limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis,
del regolamento (UE) 1408/2013 della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  de  minimis  nel
settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della  Commissione,
del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli  articoli  107  e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  de
minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.». 
  4. All'articolo  44  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: «nei tre periodi d'imposta  successivi»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nei  cinque  periodi   d'imposta
successivi»; 
    b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: 
      «3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano  nel
periodo d'imposta in cui il  ricercatore  o  docente  trasferisce  la
residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel territorio dello Stato e  nei
sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la  residenza
fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori  con  un  figlio
minorenne o a carico, anche in  affido  preadottivo  e  nel  caso  di
docenti e ricercatori che diventino proprietari di  almeno  un'unita'
immobiliare  di  tipo  residenziale  in  Italia,  successivamente  al
trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell'articolo  2  ((
del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 )) o  nei
dodici mesi precedenti al trasferimento;  l'unita'  immobiliare  puo'
essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore  oppure  dal
coniuge, dal convivente o dai figli, anche in  comproprieta'.  Per  i
docenti e ricercatori che abbiano almeno  due  figli  minorenni  o  a
carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai  commi
1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta  in  cui  il  ricercatore  o
docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2  ((  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  )),  nel  territorio
dello Stato e nei dieci  periodi  d'imposta  successivi,  sempre  che
permanga la residenza (( fiscale nel territorio dello Stato. )) Per i
docenti o ricercatori che abbiano almeno  tre  figli  minorenni  o  a
carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai  commi
1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta  in  cui  il  ricercatore  o
docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2  del  decreto  ((
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  )),  nel  territorio
dello Stato e nei dodici periodi  d'imposta  successivi,  sempre  che
permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato. 
      3-quater.  I  docenti  o  ricercatori  italiani  non   iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati  in
Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali  di  cui  al
presente articolo purche' abbiano avuto  la  residenza  in  un  altro
Stato ai sensi di una convenzione contro le  doppie  imposizioni  sui
redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1,  lettera  a),
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Con riferimento ai
periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti  impositivi
ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie  pendenti  in  ogni
stato e grado del giudizio nonche' per  i  periodi  d'imposta  per  i
quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai docenti
e ricercatori italiani non  iscritti  all'AIRE  rientrati  in  Italia
entro il 31 dicembre 2019 spettano  i  benefici  fiscali  di  cui  al
presente articolo nel testo vigente  al  31  dicembre  2018,  purche'
abbiano avuto la  residenza  in  un  altro  Stato  ai  sensi  di  una
convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per  il  periodo
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso
delle imposte versate in adempimento spontaneo.». 
  5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), si applicano
ai soggetti  che  trasferiscono  la  residenza  in  Italia  ai  sensi
dell'articolo 2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n.917 a partire dal  periodo  d'imposta  successivo  a
quello  in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto.». 
  (( 5-bis. All'articolo 24, comma 4, della legge 30  dicembre  2010,
n. 240, le parole da: «I contratti di cui al  comma  3,  lettera  a)»
fino a: «esclusivamente con regime di tempo  pieno»  sono  sostituite
dalle seguenti: «I contratti di cui al comma  3,  lettere  a)  e  b),
possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito». ))