(( Art. 5 bis
Modifiche all'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
1. All'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di imposta sostitutiva sui redditi delle persone
fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che
trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «percepiti da fonte estera o» sono
soppresse;
b) al comma 4, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente:
«nove»;
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. L'opzione e' revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da
parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei
periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione non si
producono laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti
previsti dal presente articolo, ovvero cessano al venir meno dei
medesimi requisiti. Gli effetti dell'opzione cessano, altresi', in
caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui
al comma 1 nella misura e nel termine previsti, salvo che il
versamento dell'imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di
scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta
successivo a quello a cui l'omissione si riferisce. Resta fermo il
pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi. La revoca o
la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione»;
d) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono stabilite le modalita' del regime di cui al presente articolo».
))