(( Art. 5 ter 
 
                 Disposizioni in materia di progetti 
                       di innovazione sociale 
 
  1. All'articolo 60-ter del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile e i  processi
di innovazione sociale, sono esenti dall'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche i proventi ricevuti a titolo di contributi in natura,
definiti dall'articolo 56,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n.
1083/2006  del  Consiglio,  dell'11  luglio  2006,  per  progetti  di
innovazione sociale ai sensi dell'articolo 8 del decreto direttoriale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  n.
84/Ric del 2 marzo 2012». 
  2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni
del comma 1, pari a 0,55 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. ))