Art. 6
Modifiche al regime dei forfetari
1. All'articolo 1, comma 69, terzo periodo, della legge 23 dicembre
2014, n.190, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono
inseritele seguenti: «, ad eccezione delle ritenute di cui agli
articoli 23 e 24 del medesimo decreto».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2019. L'ammontare complessivo delle ritenute di cui al comma
1, relative alle somme gia' corrisposte precedentemente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' trattenuto, a valere sulle
retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto, in tre rate mensili
di uguale importo, e versato nei termini di cui all'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo le parole «decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.600» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle
ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del medesimo decreto».
(( 3-bis. Al comma 935 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai casi
verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge». ))