(( Art. 6 bis
Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che
applicano il regime forfetario
1. All'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi informativi
di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le
informazioni gia' presenti, alla data di approvazione dei modelli di
dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione
dell'Agenzia delle entrate o che e' previsto siano alla stessa
dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro
la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei
redditi».
2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita'
relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. ))