(( Art. 6 bis 
 
Semplificazione  degli  obblighi  informativi  dei  contribuenti  che
                   applicano il regime forfetario 
 
  1. All'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi  informativi
di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e  le
informazioni gia' presenti, alla data di approvazione dei modelli  di
dichiarazione dei  redditi,  nelle  banche  di  dati  a  disposizione
dell'Agenzia delle entrate  o  che  e'  previsto  siano  alla  stessa
dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti,  entro
la data di presentazione dei medesimi modelli  di  dichiarazione  dei
redditi». 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
relative  all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. ))