(( Art. 7 bis 
 
           Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti 
         e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 
 
  1. Al comma 678 dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre  2013,
n.147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1°
gennaio 2022,  sono  esenti  dalla  TASI  i  fabbricati  costruiti  e
destinati dall'impresa costruttrice alla  vendita,  finche'  permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  pari  a  15
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal
presente decreto. ))