(( Art. 7 bis
Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti
e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
1. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n.147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1°
gennaio 2022, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal
presente decreto. ))