Art. 9 
 
      Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili 
 
  1. I maggiori o  minori  valori  che  derivano  dall'attuazione  di
specifiche  previsioni  contrattuali  che  governano  gli   strumenti
finanziari,  diversi  da   azioni   e   titoli   similari,   con   le
caratteristiche indicate al comma 2 non  concorrono  alla  formazione
del reddito imponibile  degli  emittenti  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito delle societa' e del valore della produzione netta. 
  2. Ai fini del comma 1, gli strumenti finanziari devono  presentare
le seguenti caratteristiche: 
    a) gli strumenti sono stati emessi ed il corrispettivo  e'  stato
integralmente versato; 
    b) gli strumenti non sono stati  sottoscritti  o  acquistati  ne'
dalla societa' emittente ne' da societa' da essa controllate o  nelle
quali essa detenga almeno il 20 per cento dei diritti di voto  o  del
capitale; 
    c) l'acquisto  degli  strumenti  non  e'  stato  finanziato,  ne'
direttamente ne' indirettamente, dalla societa' emittente; 
    d)  nell'ordine  di  distribuzione  delle  somme  ricavate  dalla
liquidazione dell'attivo gli strumenti hanno lo stesso  rango,  o  un
rango  superiore,  rispetto  alle  azioni  e  sono  subordinati  alla
soddisfazione dei diritti di tutti gli altri creditori; 
    e)  gli  strumenti  non  sono  oggetto  di  alcuna  disposizione,
contrattuale  o  di  altra  natura,  che  ne  migliori  il  grado  di
subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di  risoluzione,
assoggettamento a procedura concorsuale o liquidazione; 
    f) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano
non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'emittente; 
    g) gli strumenti non possono  essere  rimborsati  o  riacquistati
dall'emittente prima di cinque anni dalla data di emissione; 
    h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o
piu' opzioni di rimborso anticipato o di riacquisto,  l'opzione  puo'
essere esercitata unicamente dall'emittente; 
    i) le disposizioni che governano  gli  strumenti  non  contengono
indicazioni, ne' esplicite ne' implicite, che gli  strumenti  saranno
rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, o che  l'emittente
intende  rimborsarli,  anche  anticipatamente,  o  riacquistarli,  ad
eccezione dei seguenti casi: 
      1) liquidazione della societa'; 
      2) operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti; 
    l) le disposizioni che governano gli strumenti prevedono  che  la
societa' emittente abbia  la  piena  discrezionalita',  in  qualsiasi
momento, di annullare le distribuzioni relative  agli  strumenti.  Le
distribuzioni annullate non sono cumulabili  e  l'annullamento  delle
distribuzioni non costituisce un caso di insolvenza  da  parte  della
societa' emittente; 
    m) le  disposizioni  che  governano  gli  strumenti  prescrivono,
alternativamente,  che  al  verificarsi  di  un  determinato   evento
connesso al livello di patrimonializzazione della societa': 
      1) il valore nominale degli  strumenti  sia  svalutato  in  via
permanente o temporanea; 
      2) gli strumenti siano convertiti in azioni; 
      3) si attivi un meccanismo che produca  effetti  equivalenti  a
quelli (( di cui ai numeri 1) e 2) )). 
  3. Le disposizioni del comma 1 si applicano a  condizione  che  gli
emittenti indichino di aver emesso gli strumenti finanziari di cui al
comma 2 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
in cui e' avvenuta l'emissione e forniscano separata evidenza,  nella
relativa dichiarazione dei redditi, dei maggiori o minori valori  che
ai sensi del comma 1  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito
imponibile degli emittenti ai fini  dell'imposta  sul  reddito  delle
societa' e del valore della produzione netta al  fine  di  consentire
l'accertamento della conformita' dell'operazione con le  disposizioni
dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
  4. Il comma 22-bis dell'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  settembre
2011, n. 148 e' abrogato; per gli  strumenti  finanziari  di  cui  al
comma 22 del  citato  articolo  2,  emessi  nei  periodi  di  imposta
precedenti a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, gli obblighi di indicazione di cui al  comma  3  ((
del presente articolo )) si considerano assolti  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.