Art. 10 
 
 
Modifiche alla disciplina  degli  incentivi  per  gli  interventi  di
               efficienza energetica e rischio sismico 
 
  1.  All'articolo  14  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo
il comma 3, e' inserito il seguente: 
    « 3.1. Per gli interventi di  efficienza  energetica  di  cui  al
presente articolo, il soggetto avente diritto  alle  detrazioni  puo'
optare,  in  luogo  dell'utilizzo  diretto  delle  stesse,   per   un
contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a
quest'ultimo  rimborsato  sotto  forma  di   credito   d'imposta   da
utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque  quote  annuali
di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio  1997,  n.  241,  senza  l'applicazione  dei  limiti  di   cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il  fornitore  che
ha effettuato gli interventi ha a sua volta  facolta'  di  cedere  il
credito  d'imposta  ai  propri  fornitori  di  beni  e  servizi,  con
esclusione della possibilita'  di  ulteriori  cessioni  da  parte  di
questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di
credito e ad intermediari finanziari». 
  2.  All'articolo  16  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo
il comma 1-septies, e' inserito il seguente: 
    «1-octies. Per gli interventi di adozione di misure  antisismiche
di  cui  al  presente  articolo,  il  soggetto  avente  diritto  alle
detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle  stesse,
per un contributo di  pari  ammontare,  sotto  forma  di  sconto  sul
corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato  gli
interventi  e  a  quest'ultimo  rimborsato  sotto  forma  di  credito
d'imposta da utilizzare esclusivamente in  compensazione,  in  cinque
quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di
cui  all'articolo  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244.  Il
fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facolta' di
cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di  beni  e  servizi,
con esclusione della possibilita' di ulteriori cessioni da  parte  di
questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di
credito e ad intermediari finanziari». 
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2,  comprese  quelle
relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi  d'intesa  con  il
fornitore. 
  3-bis.  All'articolo  28,  comma  2,  lettera   d),   del   decreto
legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  dopo  le   parole:   «soggetto
beneficiario»  sono  aggiunte  le   seguenti:   «,   prevedendo,   in
particolare, che, qualora  gli  interventi  incentivati  siano  stati
eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste,  nel  caso
di scadenza del contratto  di  gestione  nell'arco  dei  cinque  anni
successivi all'ottenimento  degli  stessi  incentivi,  assicurino  il
mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire
nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto». 
  3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  per  gli  interventi   di   cui
all'articolo 16-bis, comma 1,  lettera  h),  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  i  soggetti  beneficiari  della
detrazione possono optare per la cessione del corrispondente  credito
in  favore  dei  fornitori  dei  beni  e   servizi   necessari   alla
realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua
volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori  di
beni e  servizi,  con  esclusione  della  possibilita'  di  ulteriori
cessioni da parte di questi ultimi. Rimane  in  ogni  caso  esclusala
cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  14  e  16  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   3   agosto   2013,   n.   90
          (Disposizioni urgenti per il  recepimento  della  Direttiva
          2010/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19
          maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
          la definizione delle procedure d'infrazione  avviate  dalla
          Commissione europea, nonche' altre disposizioni in  materia
          di coesione sociale), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  14  (Detrazioni  fiscali  per  interventi   di
          efficienza  energetica).  -  1.  Le  disposizioni  di   cui
          all'art. 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
          e successive modificazioni, si applicano, nella misura  del
          65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno  2013
          al 31 dicembre 2019. La detrazione di cui al presente comma
          e' ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute  dal  1°
          gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto  e  posa
          in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature
          solari e di sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione
          invernale con impianti dotati di  caldaie  a  condensazione
          con efficienza  almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto
          prevista dal regolamento delegato (UE)  n.  811/2013  della
          Commissione, del  18  febbraio  2013.  Sono  esclusi  dalla
          detrazione di cui  al  presente  comma  gli  interventi  di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione  con  efficienza
          inferiore alla classe di  cui  al  periodo  precedente.  La
          detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
          interventi di sostituzione di impianti  di  climatizzazione
          invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di
          efficienza almeno pari alla classe A di  prodotto  prevista
          dal  citato  regolamento  delegato  (UE)  n.   811/2013   e
          contestuale installazione di  sistemi  di  termoregolazione
          evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure  VIII  della
          comunicazione  della  Commissione  2014/C  207/02,  o   con
          impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti  da  pompa
          di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
          in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante  per
          funzionare  in  abbinamento  tra  loro,  o  per  le   spese
          sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria
          calda a condensazione. 
                2. La detrazione di cui al comma 1 si applica,  nella
          misura del 65 per cento, anche  alle  spese  documentate  e
          rimaste a carico del contribuente: 
                  a) per interventi relativi  a  parti  comuni  degli
          edifici condominiali di cui agli articoli 1117  e  1117-bis
          del  codice  civile  o  che  interessino  tutte  le  unita'
          immobiliari  di  cui  si  compone  il  singolo  condominio,
          sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021; 
                  b)  per  l'acquisto  e  la  posa  in  opera   delle
          schermature  solari  di  cui  all'allegato  M  al   decreto
          legislativo 29 dicembre 2006,  n.  311,  sostenute  dal  1°
          gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, fino a un valore  massimo
          della detrazione di 60.000 euro; 
                b-bis)  per  l'acquisto  e  la  posa  in   opera   di
          micro-cogeneratori in sostituzione di  impianti  esistenti,
          sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019,  fino  a
          un valore massimo della detrazione  di  100.000  euro.  Per
          poter beneficiare della suddetta detrazione gli  interventi
          in oggetto  devono  condurre  a  un  risparmio  di  energia
          primaria (PES), come definito all'allegato III del  decreto
          del  Ministro  dello  sviluppo  economico  4  agosto  2011,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre
          2011, pari almeno al 20 per cento. 
                La detrazione di cui al presente comma e' ridotta  al
          50 per cento per le spese, sostenute dal 1°  gennaio  2019,
          relative agli interventi di acquisto e  posa  in  opera  di
          finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione  con  efficienza
          almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto  prevista   dal
          regolamento delegato (UE) n.  811/2013  della  Commissione,
          del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di  cui
          al  presente  comma  gli  interventi  di  sostituzione   di
          impianti di climatizzazione invernale con  impianti  dotati
          di caldaie a condensazione con  efficienza  inferiore  alla
          classe di cui  al  periodo  precedente.  La  detrazione  si
          applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a  condensazione  di  efficienza
          almeno pari alla classe A di prodotto prevista  dal  citato
          regolamento  delegato  (UE)  n.  811/2013   e   contestuale
          installazione  di  sistemi  di  termoregolazione   evoluti,
          appartenenti  alle  classi  V,   VI   oppure   VIII   della
          comunicazione  della  Commissione  2014/C  207/02,  o   con
          impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti  da  pompa
          di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
          in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante  per
          funzionare  in  abbinamento  tra  loro,  o  per  le   spese
          sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria
          calda a condensazione. 
                2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si
          applica altresi' alle spese sostenute  nell'anno  2019  per
          l'acquisto  e   la   posa   in   opera   di   impianti   di
          climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori
          di calore alimentati da biomasse combustibili,  fino  a  un
          valore massimo della detrazione di 30.000 euro. 
                2-ter. Per  le  spese  sostenute  per  interventi  di
          riqualificazione energetica di cui al presente articolo,  i
          soggetti che nell'anno precedente a quello di  sostenimento
          delle spese si trovavano nelle condizioni di  cui  all'art.
          11, comma 2, e all'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5,
          lettera a), del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare  per
          la cessione del corrispondente  credito  ai  fornitori  che
          hanno effettuato gli interventi ovvero  ad  altri  soggetti
          privati,  con  la  facolta'  di  successiva  cessione   del
          credito. Le modalita' di attuazione delle disposizioni  del
          presente  comma  sono  definite   con   provvedimento   del
          direttore dell'Agenzia  delle  entrate,  da  emanare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. 
                2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio  2017
          al 31 dicembre  2021  per  interventi  di  riqualificazione
          energetica di parti comuni degli edifici condominiali,  che
          interessino  l'involucro  dell'edificio  con   un'incidenza
          superiore al 25  per  cento  della  superficie  disperdente
          lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma
          1 spetta  nella  misura  del  70  per  cento.  La  medesima
          detrazione spetta, nella misura del 75 per  cento,  per  le
          spese  sostenute   per   interventi   di   riqualificazione
          energetica  relativi   alle   parti   comuni   di   edifici
          condominiali  finalizzati  a  migliorare   la   prestazione
          energetica invernale ed estiva e che conseguano  almeno  la
          qualita'  media  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  26   giugno   2015,   pubblicato   nel
          supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n.  162
          del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente  comma
          sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese  non
          superiore a euro 40.000 moltiplicato per  il  numero  delle
          unita' immobiliari che compongono l'edificio. 
                2-quater.1. Per le spese relative agli interventi  su
          parti comuni di edifici condominiali ricadenti  nelle  zone
          sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione
          del rischio  sismico  e  alla  riqualificazione  energetica
          spetta,   in   alternativa   alle    detrazioni    previste
          rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo  e
          dal comma 1-quinquies dell'art. 16,  una  detrazione  nella
          misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il
          passaggio ad una  classe  di  rischio  inferiore,  o  nella
          misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino  il
          passaggio a due classi di rischio  inferiori.  La  predetta
          detrazione e' ripartita in  dieci  quote  annuali  di  pari
          importo e si  applica  su  un  ammontare  delle  spese  non
          superiore a euro 136.000 moltiplicato per il  numero  delle
          unita' immobiliari di ciascun edificio. 
                2-quinquies. La sussistenza delle condizioni  di  cui
          al comma 2-quater e' asseverata da professionisti abilitati
          mediante l'attestazione della prestazione energetica  degli
          edifici prevista dal decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 26 giugno 2015 di cui al citato  comma  2-quater.
          L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
          sviluppo economico sostenibile (ENEA)  effettua  controlli,
          anche a campione, su tali attestazioni, nonche' su tutte le
          agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo,  con
          procedure e modalita' disciplinate con decreto del Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  delle  presenti
          disposizioni. La non veridicita' dell'attestazione comporta
          la   decadenza   dal   beneficio,   ferma    restando    la
          responsabilita'   del   professionista   ai   sensi   delle
          disposizioni vigenti. Per le attivita' di  cui  al  secondo
          periodo, e' autorizzata in favore  dell'ENEA  la  spesa  di
          500.000 euro per l'anno 2017 e di 1  milione  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2018 al 2021. 
                2-sexies. Per le spese sostenute  per  interventi  di
          riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in
          luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi  da
          quelli indicati al  comma  2-ter,  possono  optare  per  la
          cessione del corrispondente credito ai fornitori che  hanno
          effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,
          con la facolta' di successiva cessione del credito.  Rimane
          esclusa  la  cessione  ad  istituti   di   credito   e   ad
          intermediari finanziari. Le  modalita'  di  attuazione  del
          presente  comma  sono  definite   con   provvedimento   del
          direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. 
                2-septies. Le detrazioni di cui al presente  articolo
          sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le  case
          popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti aventi le
          stesse finalita' sociali dei predetti  istituti,  istituiti
          nella forma di societa' che rispondono ai  requisiti  della
          legislazione europea in materia di in house providing e che
          siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,
          per  interventi  di  efficienza  energetica  realizzati  su
          immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per  conto  dei
          comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica,  nonche'
          dalle cooperative di abitazione a proprieta'  indivisa  per
          interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti  e
          assegnati in godimento ai propri soci. 
                3. La detrazione  spettante  ai  sensi  del  presente
          articolo e'  ripartita  in  dieci  quote  annuali  di  pari
          importo.  Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui all'art. 1, comma 24,  della  legge  24
          dicembre  2007,  n.  244,  e  successive  modificazioni,  e
          all'art. 29, comma 6, del decreto-legge 29  novembre  2008,
          n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2. 
                3.1. Per gli interventi di efficienza  energetica  di
          cui al presente articolo, il soggetto avente  diritto  alle
          detrazioni puo'  optare,  in  luogo  dell'utilizzo  diretto
          delle stesse, per un contributo di  pari  ammontare,  sotto
          forma di sconto sul corrispettivo  dovuto,  anticipato  dal
          fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo
          rimborsato sotto forma di credito d'imposta  da  utilizzare
          esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di
          pari importo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei  limiti  di
          cui all'art. 34 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e
          all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
          Il fornitore che ha effettuato  gli  interventi  ha  a  sua
          volta facolta' di cedere il  credito  d'imposta  ai  propri
          fornitori  di  beni  e  servizi,   con   esclusione   della
          possibilita' di  ulteriori  cessioni  da  parte  di  questi
          ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti
          di credito e ad inter-mediari finanziari. 
                3-bis. Al fine di effettuare  il  monitoraggio  e  la
          valutazione del risparmio energetico conseguito  a  seguito
          della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
          l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
          sviluppo   economico   sostenibile   (ENEA)   elabora    le
          informazioni  contenute  nelle  richieste   di   detrazione
          pervenute per via telematica e trasmette una relazione  sui
          risultati degli  interventi  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
          regioni e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze   territoriali.
          Nell'ambito  di  tale  attivita',  l'ENEA   predispone   il
          costante  aggiornamento   del   sistema   di   reportistica
          multi-anno delle dichiarazioni  ai  fini  della  detrazione
          fiscale di cui  all'art.  1,  comma  349,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  gia'  attivo  e   assicura,   su
          richiesta, il necessario supporto tecnico  alle  regioni  e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano. 
                3-ter. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e il Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che  devono
          soddisfare   gli   interventi   che    beneficiano    delle
          agevolazioni di cui al presente articolo,  ivi  compresi  i
          massimali di  costo  specifici  per  singola  tipologia  di
          intervento,  nonche'  le  procedure  e  le   modalita'   di
          esecuzione di controlli a campione, sia documentali che  in
          situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare  il  rispetto
          dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle
          more dell'emanazione dei decreti di cui al presente  comma,
          continuano  ad   applicarsi   il   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007,  e  il
          decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  11  marzo
          2008, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  66  del  18
          marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza  con  la
          legislazione  e  la  normativa  vigente   in   materia   di
          efficienza energetica, limitatamente ai relativi  contenuti
          tecnici, adegua il  portale  attualmente  in  essere  e  la
          relativa modulistica per la trasmissione dei  dati  a  cura
          dei  soggetti  beneficiari  delle  detrazioni  di  cui   al
          presente articolo. 
                3-quater. Al fine  di  agevolare  l'esecuzione  degli
          interventi di efficienza  energetica  di  cui  al  presente
          articolo,  e'  istituita,  nell'ambito  del  Fondo  di  cui
          all'art. 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.  102,
          una sezione dedicata al rilascio di garanzie su  operazioni
          di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del
          Fondo suddetto puo' essere integrata fino a 25  milioni  di
          euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del  Ministero
          dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro  annui
          per  il  periodo   2018-2020   a   carico   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  a
          valere  sui  proventi  annui  delle  aste  delle  quote  di
          emissione     di     CO2     destinati     ai      progetti
          energetico-ambientali  di  cui  all'art.  19  del   decreto
          legislativo  13  marzo  2013,  n.   30,   previa   verifica
          dell'entita' dei proventi disponibili annualmente,  con  le
          modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6  dello  stesso
          art. 19. Per il perseguimento delle  finalita'  di  cui  al
          presente comma, con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non
          regolamentare da adottare entro novanta giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  dal
          Ministro  dello   sviluppo   economico   e   dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          acquisito  il  parere  della  Conferenza  unificata,   sono
          individuati,  nel  rispetto  degli  equilibri  di   finanza
          pubblica, le priorita',  i  criteri,  le  condizioni  e  le
          modalita' di funzionamento, di  gestione  e  di  intervento
          della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della
          sezione stessa.» 
                «Art.  16  (Proroga  delle  detrazioni  fiscali   per
          interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
          mobili). - 1.  Ferme  restando  le  ulteriori  disposizioni
          contenute nell'art. 16-bis del testo  unico  delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  per   le   spese
          documentate, relative agli interventi indicati nel comma  1
          del citato art. 16-bis, spetta una detrazione  dall'imposta
          lorda fino ad un ammontare  complessivo  delle  stesse  non
          superiore  a  96.000  euro  per  unita'   immobiliare.   La
          detrazione e' pari al 50 per cento per le  spese  sostenute
          dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019. 
                1-bis. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017  al
          31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'art. 16-bis,
          comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  le
          cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data  di
          entrata in vigore della presente disposizione,  su  edifici
          ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e
          2) di cui all'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  n.  3274  del  20  marzo  2003,  pubblicata   nel
          supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.  105
          dell'8 maggio  2003,  riferite  a  costruzioni  adibite  ad
          abitazione e ad attivita' produttive, spetta una detrazione
          dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento,  fino  ad
          un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a
          96.000 euro per unita' immobiliare  per  ciascun  anno.  La
          detrazione e' ripartita in cinque  quote  annuali  di  pari
          importo nell'anno di sostenimento delle spese e  in  quelli
          successivi. Nel caso  in  cui  gli  interventi  di  cui  al
          presente comma realizzati in ciascun anno consistano  nella
          mera  prosecuzione   di   interventi   iniziati   in   anni
          precedenti, ai fini del computo del  limite  massimo  delle
          spese ammesse a fruire  della  detrazione  si  tiene  conto
          anche delle spese sostenute negli stessi anni per le  quali
          si e' gia' fruito della detrazione. 
                1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino  al  31
          dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano
          anche agli edifici ubicati nella  zona  sismica  3  di  cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
          3274  del  20  marzo  2003,  pubblicata   nel   supplemento
          ordinario n. 72  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8
          maggio 2003. 
                1-quater.   Qualora   dalla    realizzazione    degli
          interventi di  cui  ai  commi  1-bis  e  1-ter  derivi  una
          riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad
          una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta
          spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta.
          Ove dall'intervento derivi il passaggio  a  due  classi  di
          rischio  inferiori,  la  detrazione  spetta  nella   misura
          dell'80  per  cento.  Con  decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, da  adottare  entro  il  28
          febbraio 2017, sentito il Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici,  sono   stabilite   le   linee   guida   per   la
          classificazione  di  rischio  sismico   delle   costruzioni
          nonche'  le  modalita'  per  l'attestazione,  da  parte  di
          professionisti abilitati, dell'efficacia  degli  interventi
          effettuati. 
                1-quinquies. Qualora gli interventi di cui  al  comma
          1-quater siano realizzati sulle  parti  comuni  di  edifici
          condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo  e
          al secondo periodo del medesimo  comma  1-quater  spettano,
          rispettivamente, nella misura del 75 per  cento  e  dell'85
          per cento.  Le  predette  detrazioni  si  applicano  su  un
          ammontare  delle  spese  non  superiore   a   euro   96.000
          moltiplicato per il  numero  delle  unita'  immobiliari  di
          ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere  dal  1º
          gennaio  2017,  in  luogo  della  detrazione   i   soggetti
          beneficiari   possono   optare   per   la   cessione    del
          corrispondente credito ai fornitori  che  hanno  effettuato
          gli interventi ovvero ad altri  soggetti  privati,  con  la
          facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa
          la cessione  ad  istituti  di  credito  e  ad  intermediari
          finanziari. Le modalita' di attuazione del  presente  comma
          sono definite con provvedimento del direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente disposizione. 
                1-sexies. A decorrere dal 1º  gennaio  2017,  tra  le
          spese detraibili per la realizzazione degli  interventi  di
          cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano  anche
          le spese  effettuate  per  la  classificazione  e  verifica
          sismica degli immobili. 
                1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis  a
          1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per
          le case popolari, comunque denominati, nonche'  dagli  enti
          aventi le stesse finalita' sociali dei  predetti  istituti,
          istituiti  nella  forma  di  societa'  che  rispondono   ai
          requisiti della legislazione europea in materia di in house
          providing e che siano costituiti e operanti alla  data  del
          31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di
          loro  proprieta'  ovvero  gestiti  per  conto  dei  comuni,
          adibiti ad edilizia residenziale  pubblica,  nonche'  dalle
          cooperative  di  abitazione  a  proprieta'   indivisa   per
          interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti  e
          assegnati in godimento ai propri soci. 
                1-septies. Qualora gli interventi  di  cui  al  comma
          1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti  nelle  zone
          classificate  a  rischio  sismico  1,  2  e  3   ai   sensi
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
          3519  del  28  aprile  2006,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante  demolizione
          e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il
          rischio sismico, anche con variazione volumetrica  rispetto
          all'edificio  preesistente,  ove  le   norme   urbanistiche
          vigenti consentano tale aumento,  eseguiti  da  imprese  di
          costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,
          entro diciotto mesi dalla data di conclusione  dei  lavori,
          alla successiva alienazione  dell'immobile,  le  detrazioni
          dall'imposta di cui al  primo  e  al  secondo  periodo  del
          medesimo  comma  1-quater  spettano  all'acquirente   delle
          unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per
          cento e dell'85 per cento del prezzo della  singola  unita'
          immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita
          e, comunque, entro un ammontare massimo  di  spesa  pari  a
          96.000 euro per ciascuna  unita'  immobiliare.  I  soggetti
          beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in
          luogo della detrazione, per la cessione del  corrispondente
          credito alle imprese che hanno  effettuato  gli  interventi
          ovvero ad  altri  soggetti  privati,  con  la  facolta'  di
          successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione
          a istituti di credito e intermediari finanziari. 
                1-octies. Per gli interventi di  adozione  di  misure
          antisismiche di  cui  al  presente  articolo,  il  soggetto
          avente  diritto  alle  detrazioni  puo'  optare,  in  luogo
          dell'utilizzo diretto delle stesse, per  un  contributo  di
          pari ammontare, sotto forma  di  sconto  sul  corrispettivo
          dovuto, anticipato dal  fornitore  che  ha  effettuato  gli
          interventi e  a  quest'ultimo  rimborsato  sotto  forma  di
          credito   d'imposta   da   utilizzare   esclusivamente   in
          compensazione, in cinque quote annuali di pari importo,  ai
          sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,
          n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art.  34
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art.  1,  comma
          53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore  che
          ha effettuato gli interventi ha a  sua  volta  facolta'  di
          cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di  beni  e
          servizi, con esclusione  della  possibilita'  di  ulteriori
          cessioni da parte di questi ultimi.  Rimane  in  ogni  caso
          esclusa  la  cessione  ad  istituti   di   credito   e   ad
          intermediari finanziari. 
                2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione  di
          cui al comma 1, limitatamente agli interventi  di  recupero
          del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio
          2018, e' altresi' riconosciuta una detrazione  dall'imposta
          lorda,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  per  le
          ulteriori spese documentate sostenute  nell'anno  2019  per
          l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe
          non inferiore  ad  A+,  nonche'  A  per  i  forni,  per  le
          apparecchiature  per  le  quali  sia  prevista  l'etichetta
          energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
          ristrutturazione. La detrazione di cui al  presente  comma,
          da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote  annuali
          di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle
          spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo
          non  superiore  a  10.000  euro,   considerato,   per   gli
          interventi effettuati  nell'anno  2018  ovvero  per  quelli
          iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2019, al  netto
          delle spese sostenute nell'anno 2018 per  le  quali  si  e'
          fruito della detrazione.  Ai  fini  della  fruizione  della
          detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente  comma
          sono computate indipendentemente dall'importo  delle  spese
          sostenute per i lavori di  ristrutturazione  che  fruiscono
          delle detrazioni di cui al comma 1. 
                2-bis. Al fine di effettuare  il  monitoraggio  e  la
          valutazione del risparmio energetico conseguito  a  seguito
          della realizzazione degli interventi  di  cui  al  presente
          articolo, in analogia a quanto gia' previsto in materia  di
          detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli
          edifici, sono trasmesse  per  via  telematica  all'ENEA  le
          informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le
          informazioni  pervenute  e  trasmette  una  relazione   sui
          risultati degli  interventi  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
          regioni e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.». 
              - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  28  del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28  (Attuazione  della
          direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
          da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica   e   successiva
          abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 28 (Contributi per  la  produzione  di  energia
          termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza
          energetica di piccole dimensioni). - (Omissis). 
                2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare e, per i profili  di  competenza,
          con il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,
          previa intesa con Conferenza unificata, di cui  all'art.  8
          del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono
          fissate le modalita' per l'attuazione di quanto disposto al
          presente articolo e per l'avvio  dei  nuovi  meccanismi  di
          incentivazione. I decreti stabiliscono, inoltre: 
                  a) i valori degli incentivi, sulla base dei criteri
          di cui al comma  1,  in  relazione  a  ciascun  intervento,
          tenendo conto dell'effetto scala; 
                  b) i requisiti tecnici minimi dei componenti, degli
          impianti e degli interventi; 
                  c)  i  contingenti   incentivabili   per   ciascuna
          applicazione, con strumenti idonei alla salvaguardia  delle
          iniziative avviate; 
                  d) gli eventuali obblighi di monitoraggio a  carico
          del soggetto beneficiario, prevedendo, in particolare, che,
          qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti  su
          impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso  di
          scadenza del contratto di  gestione  nell'arco  dei  cinque
          anni successivi  all'ottenimento  degli  stessi  incentivi,
          assicurino il mantenimento dei requisiti mediante  clausole
          contrattuali da inserire nelle condizioni  di  assegnazione
          del nuovo contratto; 
                  e) le modalita' con le quali  il  GSE  provvede  ad
          erogare gli incentivi; 
                  f)  le  condizioni  di  cumulabilita'   con   altri
          incentivi pubblici, fermo  restando  quanto  stabilito  dal
          comma 1, lettera d); 
                  g) le modalita' di aggiornamento  degli  incentivi,
          nel rispetto dei seguenti criteri: 
                  i. la revisione e' effettuata, per la prima  volta,
          decorsi due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          provvedimento di cui al presente comma e,  successivamente,
          ogni tre anni; 
                  ii. i nuovi valori  si  applicano  agli  interventi
          realizzati decorso un anno dalla data di entrata in  vigore
          del decreto di determinazione dei nuovi valori. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente  del  comma  1  dell'art.
          16-bis del citato decreto del Presidente  della  Repubblica
          n. 917 del 1986: 
                «Art. 16-bis (Detrazione delle spese  per  interventi
          di recupero del patrimonio edilizio e  di  riqualificazione
          energetica degli  edifici).  -  1.  Dall'imposta  lorda  si
          detrae  un  importo  pari  al  36  per  cento  delle  spese
          documentate, fino ad un ammontare complessivo delle  stesse
          non  superiore  a  48.000  euro  per  unita'   immobiliare,
          sostenute  ed   effettivamente   rimaste   a   carico   dei
          contribuenti che possiedono o detengono, sulla base  di  un
          titolo idoneo, l'immobile sul  quale  sono  effettuati  gli
          interventi: 
                  a) di cui alle lett. a), b), c) e  d)  dell'art.  3
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
          n.  380,  effettuati  sulle  parti   comuni   di   edificio
          residenziale di cui all'art. 1117, del codice civile; 
                  b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380,   effettuati   sulle   singole   unita'    immobiliari
          residenziali  di  qualsiasi  categoria   catastale,   anche
          rurali, e sulle loro pertinenze; 
                  c) necessari alla  ricostruzione  o  al  ripristino
          dell'immobile danneggiato a seguito di  eventi  calamitosi,
          ancorche'  non  rientranti  nelle  categorie  di  cui  alle
          lettere a) e b) del presente comma,  sempreche'  sia  stato
          dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente  alla
          data di entrata in vigore della presente disposizione; 
                  d) relativi alla  realizzazione  di  autorimesse  o
          posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune; 
                  e) finalizzati  alla  eliminazione  delle  barriere
          architettoniche,   aventi   ad    oggetto    ascensori    e
          montacarichi, alla realizzazione  di  ogni  strumento  che,
          attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
          di tecnologia piu'  avanzata,  sia  adatto  a  favorire  la
          mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le  persone
          portatrici di handicap in situazione di gravita', ai  sensi
          dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
                  f) relativi all'adozione di  misure  finalizzate  a
          prevenire il rischio del compimento  di  atti  illeciti  da
          parte di terzi; 
                  g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
          alla   cablatura    degli    edifici,    al    contenimento
          dell'inquinamento acustico; 
                  h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
          al conseguimento di  risparmi  energetici  con  particolare
          riguardo all'installazione di impianti basati  sull'impiego
          delle fonti  rinnovabili  di  energia.  Le  predette  opere
          possono  essere  realizzate  anche  in  assenza  di   opere
          edilizie    propriamente    dette,    acquisendo     idonea
          documentazione  attestante  il  conseguimento  di  risparmi
          energetici  in  applicazione  della  normativa  vigente  in
          materia; 
                  i) relativi all'adozione di misure antisismiche con
          particolare riguardo all'esecuzione di opere per  la  messa
          in  sicurezza   statica,   in   particolare   sulle   parti
          strutturali,  per   la   redazione   della   documentazione
          obbligatoria atta a comprovare  la  sicurezza  statica  del
          patrimonio edilizio, nonche'  per  la  realizzazione  degli
          interventi   necessari   al   rilascio    della    suddetta
          documentazione. Gli  interventi  relativi  all'adozione  di
          misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la  messa
          in sicurezza statica devono essere realizzati  sulle  parti
          strutturali degli edifici o complessi di edifici  collegati
          strutturalmente  e  comprendere  interi  edifici   e,   ove
          riguardino i centri storici, devono essere  eseguiti  sulla
          base  di  progetti  unitari  e  non   su   singole   unita'
          immobiliari; 
                  l) di bonifica  dall'amianto  e  di  esecuzione  di
          opere volte ad evitare gli infortuni domestici. 
                (Omissis).».