Art. 10 bis 
 
Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione  e  per
  l'acquisto di veicoli non inquinanti 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1057 e' sostituito dal seguente: 
  «1057. A coloro che, nell'anno 2019, acquistano, anche in locazione
finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o  ibrido
nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e  L7e
e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente  a  una
delle suddette categorie, di cui siano proprietari o  intestatari  da
almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario,  da
almeno dodici mesi,  un  familiare  convivente,  e'  riconosciuto  un
contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto,  fino  ad  un
massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo  consegnato  per  la
rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero  sia  stato
oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei  trasporti  2  febbraio  2011,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011 »; 
  b) al comma 1062, lettera c), sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «, ovvero del certificato di  cessazione  dalla  circolazione
rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1062 dell'art. 1  della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «1062. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo
          a quello in cui e' stata emessa la fattura di  vendita,  le
          imprese costruttrici o importatrici conservano la  seguente
          documentazione, che  deve  essere  ad  esse  trasmessa  dal
          venditore: 
                  a) copia della fattura di vendita  e  dell'atto  di
          acquisto; 
                  b) copia del libretto e della carta di circolazione
          e del foglio complementare o del certificato di  proprieta'
          del veicolo usato  o,  in  caso  di  loro  mancanza,  copia
          dell'estratto cronologico; 
                  c) originale del certificato di proprieta' relativo
          alla  cancellazione  per  demolizione,   rilasciato   dallo
          sportello telematico dell'automobilista  di  cui  al  comma
          1058,  ovvero   del   certificato   di   cessazione   dalla
          circolazione rilasciato dall'ufficio  della  motorizzazione
          civile. 
                (Omissis).».