Art. 11 bis 
 
Modifica all'articolo 177 del testo unico delle imposte sui  redditi,
  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
  n. 917, in materia di scambio di partecipazioni 
 
  1. All'articolo 177 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Quando la societa' conferitaria non acquisisce il controllo
di una societa', ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1),
del codice civile, ne' incrementa, in virtu' di un obbligo  legale  o
di  un  vincolo  statutario,  la   percentuale   di   controllo,   la
disposizione di cui al comma 2 del presente articolo  trova  comunque
applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le  seguenti  condizioni:
a) le partecipazioni conferite rappresentano,  complessivamente,  una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea  ordinaria
superiore al 2 o  al  20  per  cento  ovvero  una  partecipazione  al
capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25  per  cento,  secondo
che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni; b) le  partecipazioni  sono  conferite  in  societa',
esistenti  o  di  nuova  costituzione,  interamente  partecipate  dal
conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in societa'
la  cui  attivita'   consiste   in   via   esclusiva   o   prevalente
nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera
a)  del  precedente  periodo  si  riferiscono  a  tutte  le  societa'
indirettamente partecipate  che  esercitano  un'impresa  commerciale,
secondo la definizione di cui  all'articolo  55,  e  si  determinano,
relativamente  al   conferente,   tenendo   conto   della   eventuale
demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine  di
cui  all'articolo  87,  comma  1,  lettera  a),  e'  esteso  fino  al
sessantesimo mese  precedente  quello  dell'avvenuta  cessione  delle
partecipazioni conferite con le modalita' di cui al presente comma». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 177 del citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  917  del  1986,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  177  (Scambi  di  partecipazioni).  -  1.   La
          permuta,  mediante  la  quale  uno  dei  soggetti  indicati
          nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o  integra
          una partecipazione di controllo ai  sensi  dell'art.  2359,
          comma 1, n. 1), del codice civile, contenente  disposizioni
          in materia  di  societa'  controllate  e  collegate  ovvero
          incrementa, in virtu' di un obbligo legale o di un  vincolo
          statutario, la percentuale di controllo, in altro  soggetto
          indicato nelle medesime lettere a)  e  b),  attribuendo  ai
          soci di  quest'ultimo  proprie  azioni,  non  da'  luogo  a
          componenti positivi o negativi  del  reddito  imponibile  a
          condizione che il  costo  delle  azioni  o  quote  date  in
          permuta sia attribuito alle  azioni  o  quote  ricevute  in
          cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare
          il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le
          condizioni, l'esenzione totale di cui all'art. 87 e  quella
          parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3. 
                2.  Le  azioni  o  quote  ricevute   a   seguito   di
          conferimenti in societa',  mediante  i  quali  la  societa'
          conferitaria acquisisce il controllo  di  una  societa'  ai
          sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile
          ovvero incrementa, in virtu' di un obbligo legale o  di  un
          vincolo  statutario,  la  percentuale  di  controllo,  sono
          valutate, ai fini  della  determinazione  del  reddito  del
          conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di
          patrimonio netto formato dalla  societa'  conferitaria  per
          effetto del conferimento. 
                2-bis. Quando la societa' conferitaria non acquisisce
          il controllo di una  societa',  ai  sensi  dell'art.  2359,
          primo comma, n. 1) del codice civile,  ne'  incrementa,  in
          virtu' di un obbligo legale o di un vincolo statutario,  la
          percentuale di controllo, la disposizione di cui al secondo
          comma del presente articolo trova comunque applicazione ove
          ricorrano, congiuntamente, le seguenti  condizioni:  a)  le
          partecipazioni conferite  rappresentano,  complessivamente,
          una   percentuale   di   diritti   di   voto   esercitabili
          nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20  per  cento
          ovvero una partecipazione  al  capitale  od  al  patrimonio
          superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti  di
          titoli  negoziati  in  mercati  regolamentati  o  di  altre
          partecipazioni; b)  le  partecipazioni  sono  conferite  in
          societa', esistenti o di  nuova  costituzione,  interamente
          partecipate  dal  conferente.   Per   i   conferimenti   di
          partecipazioni  detenute  in  societa'  la  cui   attivita'
          consiste in via esclusiva o prevalente  nell'assunzione  di
          partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera  a)  del
          precedente periodo  si  riferiscono  a  tutte  le  societa'
          indirettamente  partecipate   che   esercitano   un'impresa
          commerciale, secondo la definizione di cui all'art.  55,  e
          si determinano, relativamente al conferente, tenendo  conto
          della eventuale  demoltiplicazione  prodotta  dalla  catena
          partecipativa. Il termine di  cui  all'art.  87,  comma  1,
          lettera a), e' esteso fino al sessantesimo mese  precedente
          quello   dell'avvenuta   cessione   delle    partecipazioni
          conferite con le modalita' di cui al presente comma. 
                3. Si applicano le disposizioni dell'art. 175,  comma
          2.».