Art. 12 
 
 
          Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino 
 
  1.  Gli  adempimenti  relativi  ai  rapporti  di  scambio  con   la
Repubblica di San Marino, previsti dal  decreto  del  Ministro  delle
Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via
elettronica secondo modalita'  stabilite  con  decreto  del  ministro
dell'Economia e delle Finanze in conformita'  ad  accordi  con  detto
Stato. Sono fatti salvi gli  esoneri  dall'obbligo  generalizzato  di
fatturazione  elettronica  previsti  da  specifiche  disposizioni  di
legge. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
sono emanate le  regole  tecniche  necessarie  per  l'attuazione  del
presente articolo.