Art. 12 bis 
 
 
                             Luci votive 
 
  1. All'articolo 22, primo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6-ter) e' aggiunto
il seguente: 
  «6-quater) per  le  prestazioni  di  gestione  del  servizio  delle
lampade votive nei cimiteri». 
  2. Per le prestazioni di cui al comma 1 resta  fermo  l'obbligo  di
certificazione  del  corrispettivo  ai  sensi  dell'articolo  1   del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
dicembre 1996, n. 696. 
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2  si  applicano  dal  1°  gennaio
2019. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  22  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633  (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   22   (Commercio   al   minuto   e   attivita'
          assimilate).  -  1.  L'emissione  della  fattura   non   e'
          obbligatoria, se non e' richiesta dal cliente non oltre  il
          momento di effettuazione dell'operazione: 
                  1)  per  le  cessioni   di   beni   effettuate   da
          commercianti al minuto  autorizzati  in  locali  aperti  al
          pubblico,  in  spacci  interni,  mediante   apparecchi   di
          distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o
          in forma ambulante ; 
                  2)   per   le   prestazioni   alberghiere   e    le
          somministrazioni  di  alimenti  e  bevande  effettuate  dai
          pubblici  esercizi,  nelle  mense  aziendali   o   mediante
          apparecchi di distribuzione automatica; 
                  3) per  le  prestazioni  di  trasporto  di  persone
          nonche' di veicoli e bagagli al seguito; 
                  4)   per   le   prestazioni   di    servizi    rese
          nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico,  in
          forma ambulante o nell'abitazione dei clienti; 
                  5) per le prestazioni di custodia e amministrazione
          di titoli e  per  gli  altri  servizi  resi  da  aziende  o
          istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie; 
                  6) per le operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a
          5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10; 
                  6-bis)  per  l'attivita'   di   organizzazione   di
          escursioni, visite della citta', giri turistici  ed  eventi
          similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo; 
                  6-ter)   per   le   prestazioni   di   servizi   di
          telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione  e  di
          servizi elettronici resi a committenti che agiscono  al  di
          fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione. 
                  6-quater)  per  le  prestazioni  di  gestione   del
          servizio delle lampade votive nei cimiteri. 
                2. La disposizione del comma precedente  puo'  essere
          dichiarata applicabile,  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze, ad altre categorie di  contribuenti  che  prestino
          servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza
          e importo limitato tali da rendere particolarmente  onerosa
          l'osservanza   dell'obbligo   di   fatturazione   e   degli
          adempimenti connessi. 
                3. Gli imprenditori che acquistano beni  che  formano
          oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti
          al minuto ai quali e' consentita l'emissione della  fattura
          sono obbligati a richiederla. Gli  acquisti  di  carburante
          per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di
          distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul
          valore aggiunto devono essere documentati  con  la  fattura
          elettronica.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 1  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 21 dicembre  1996,  n.  696
          (Regolamento recante norme  per  la  semplificazione  degli
          obblighi di certificazione dei corrispettivi): 
                «Art.   1   (Operazioni   soggette   all'obbligo   di
          certificazione  fiscale).  -  1.  I   corrispettivi   delle
          cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli
          articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633 , e successive  modificazioni,  per
          le quali non e' obbligatoria l'emissione della  fattura  se
          non a richiesta  del  cliente,  ma  sussiste  l'obbligo  di
          certificazione fiscale stabilito  dall'art.  12,  comma  1,
          della legge 30 dicembre  1991,  n.  413  ,  possono  essere
          documentati, indipendentemente dall'esercizio  di  apposita
          opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui
          all'art. 8 della legge 10 maggio  1976,  n.  249  ,  ovvero
          dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio  1983,
          n. 18 , con l'osservanza delle relative discipline. 
                2. Resta ferma la disciplina prevista dall'art. 8 del
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  21  dicembre   1992
          concernente  il  rilascio   dello   scontrino   manuale   o
          prestampato a tagli fissi, con le  modalita'  previste  dal
          decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992. 
                3.  Per  le   prestazioni   di   trasporto   pubblico
          collettivo di persone e di veicoli e  bagagli  al  seguito,
          con qualunque mezzo effettuate, i  biglietti  di  trasporto
          aventi  le  caratteristiche  fissate  con  il  decreto  del
          Ministro  delle  finanze  30  giugno  1992,  assolvono   la
          funzione dello scontrino fiscale.».