Art. 12 ter 
 
 
 Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura 
 
  1. All'articolo 21, comma 4, alinea,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  il  primo  periodo  e'
sostituito dal seguente: «La fattura e' emessa  entro  dodici  giorni
dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo
6». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  4  dell'art.  21  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del
          1972, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   21   (Fatturazione   delle   operazioni).   -
          (Omissis). 
                4.  La  fattura  e'  emessa   entro   dodici   giorni
          dall'effettuazione  dell'operazione  determinata  ai  sensi
          dell'art. 6. La fattura cartacea e'  compilata  in  duplice
          esemplare di cui uno  e'  consegnato  o  spedito  all'altra
          parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo: 
                  a) per le  cessioni  di  beni  la  cui  consegna  o
          spedizione risulta da documento di  trasporto  o  da  altro
          documento idoneo a identificare i soggetti tra i  quali  e'
          effettuata  l'operazione  ed  avente   le   caratteristiche
          determinate con decreto del Presidente della Repubblica  14
          agosto 1996, n. 472, nonche' per le prestazioni di  servizi
          individuabili attraverso idonea documentazione,  effettuate
          nello  stesso  mese  solare  nei  confronti  del   medesimo
          soggetto, puo' essere emessa una sola fattura,  recante  il
          dettaglio delle operazioni, entro il  giorno  15  del  mese
          successivo a quello di effettuazione delle medesime; 
                  b)  per  le  cessioni  di   beni   effettuate   dal
          cessionario nei confronti  di  un  soggetto  terzo  per  il
          tramite del proprio cedente la fattura e' emessa  entro  il
          mese successivo a quello della consegna  o  spedizione  dei
          beni; 
                  c) per le prestazioni di servizi  rese  a  soggetti
          passivi stabiliti nel territorio di un altro  Stato  membro
          dell'Unione  europea  non  soggette  all'imposta  ai  sensi
          dell'art. 7-ter, la fattura e' emessa entro  il  giorno  15
          del   mese   successivo   a   quello    di    effettuazione
          dell'operazione; 
                  d) per le prestazioni di servizi di cui all'art. 6,
          sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un  soggetto
          passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura  e'
          emessa entro il giorno 15 del mese successivo a  quello  di
          effettuazione dell'operazione. 
                (Omissis).».