Art. 12 quater 
 
 
              Comunicazioni dei dati delle liquidazioni 
             periodiche dell'imposta sul valore aggiunto 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo  21-bis  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e' sostituito dal seguente: 
    «1.  I  soggetti  passivi  dell'imposta   sul   valore   aggiunto
trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo
giorno  del  secondo  mese   successivo   a   ogni   trimestre,   una
comunicazione dei dati  contabili  riepilogativi  delle  liquidazioni
periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi  1
e 1-bis, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonche' degli  articoli  73,  primo
comma, lettera e), e 74, quarto comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione  dei  dati
relativi al secondo trimestre e' effettuata entro il 16 settembre. La
comunicazione  dei  dati  relativi  al  quarto  trimestre  puo',   in
alternativa,  essere  effettuata   con   la   dichiarazione   annuale
dell'imposta sul valore  aggiunto  che,  in  tal  caso,  deve  essere
presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di
chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di
versamento dell'imposta dovuta in base alle  liquidazioni  periodiche
effettuate». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   21-bis   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica), come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.   21-bis   (Comunicazioni   dei   dati    delle
          liquidazioni periodiche I.V.A.). - 1.  I  soggetti  passivi
          dell'imposta    sul     valore     aggiunto     trasmettono
          telematicamente all'Agenzia delle entrate,  entro  l'ultimo
          giorno del secondo mese successivo a  ogni  trimestre,  una
          comunicazione  dei  dati  contabili   riepilogativi   delle
          liquidazioni periodiche dell'imposta  effettuate  ai  sensi
          dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  1998,  n.
          ?100, nonche' degli articoli 73, primo comma, lettera e), e
          74,  quarto  comma,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. ?633. La  comunicazione  dei
          dati relativi al secondo trimestre e' effettuata  entro  il
          16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al  quarto
          trimestre puo', in alternativa, essere  effettuata  con  la
          dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che,
          in tal caso,  deve  essere  presentata  entro  il  mese  di
          febbraio dell'anno successivo  a  quello  di  chiusura  del
          periodo d'imposta. Restano fermi gli  ordinari  termini  di
          versamento dell'imposta dovuta in  base  alle  liquidazioni
          periodiche effettuate. 
                2. Con il provvedimento di cui all'art. 21, comma  2,
          sono  stabilite  le  modalita'   e   le   informazioni   da
          trasmettere con la comunicazione di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo. 
                3. La comunicazione e' presentata anche  nell'ipotesi
          di liquidazione con eccedenza  a  credito.  Sono  esonerati
          dalla presentazione della comunicazione i soggetti  passivi
          non  obbligati  alla  presentazione   della   dichiarazione
          annuale  I.V.A.  o  all'effettuazione  delle   liquidazioni
          periodiche, sempre che, nel corso  dell'anno,  non  vengano
          meno le predette condizioni di esonero. 
                4. In caso di determinazione separata dell'imposta in
          presenza di piu' attivita', i soggetti  passivi  presentano
          una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. 
                5. L'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  del
          contribuente, ovvero  del  suo  intermediario,  secondo  le
          modalita' previste dall'art. 1, commi 634 e 635 della legge
          23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell'esame dei dati
          di cui all'art. 21 del presente decreto  e  le  valutazioni
          concernenti  la  coerenza  tra  i  dati   medesimi   e   le
          comunicazioni di cui  al  comma  1  del  presente  articolo
          nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto  a
          quanto indicato nella comunicazione  medesima.  Quando  dai
          controlli eseguiti emerge un risultato diverso  rispetto  a
          quello indicato nella  comunicazione,  il  contribuente  e'
          informato   dell'esito   con   modalita'    previste    con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  Il
          contribuente  puo'  fornire  i  chiarimenti  necessari,   o
          segnalare eventuali dati  ed  elementi  non  considerati  o
          valutati  erroneamente,  ovvero   versare   quanto   dovuto
          avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso  di  cui
          all'art. 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
          472. Si applica l'art. 54-bis, comma 2-bis, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          indipendentemente dalle condizioni ivi previste.».