Art. 12 quater
Comunicazioni dei dati delle liquidazioni
periodiche dell'imposta sul valore aggiunto
1. Il comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e' sostituito dal seguente:
«1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto
trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo
giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una
comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni
periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1
e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonche' degli articoli 73, primo
comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati
relativi al secondo trimestre e' effettuata entro il 16 settembre. La
comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre puo', in
alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale
dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere
presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di
chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di
versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche
effettuate».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 21-bis del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 21-bis (Comunicazioni dei dati delle
liquidazioni periodiche I.V.A.). - 1. I soggetti passivi
dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo
giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una
comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle
liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi
dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
?100, nonche' degli articoli 73, primo comma, lettera e), e
74, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. ?633. La comunicazione dei
dati relativi al secondo trimestre e' effettuata entro il
16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto
trimestre puo', in alternativa, essere effettuata con la
dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che,
in tal caso, deve essere presentata entro il mese di
febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del
periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di
versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni
periodiche effettuate.
2. Con il provvedimento di cui all'art. 21, comma 2,
sono stabilite le modalita' e le informazioni da
trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 del
presente articolo.
3. La comunicazione e' presentata anche nell'ipotesi
di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati
dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi
non obbligati alla presentazione della dichiarazione
annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni
periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano
meno le predette condizioni di esonero.
4. In caso di determinazione separata dell'imposta in
presenza di piu' attivita', i soggetti passivi presentano
una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del
contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le
modalita' previste dall'art. 1, commi 634 e 635 della legge
23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell'esame dei dati
di cui all'art. 21 del presente decreto e le valutazioni
concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le
comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo
nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a
quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai
controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a
quello indicato nella comunicazione, il contribuente e'
informato dell'esito con modalita' previste con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il
contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari, o
segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o
valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto
avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui
all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472. Si applica l'art. 54-bis, comma 2-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
indipendentemente dalle condizioni ivi previste.».