Art. 12 quinquies 
 
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo  5  agosto  2015,  n.
  127,  in  materia  di  trasmissione   telematica   dei   dati   dei
  corrispettivi 
 
  1. Il comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 5  agosto
2015, n.127, e' sostituito dal seguente: 
  «6-ter. I dati relativi ai  corrispettivi  giornalieri  di  cui  al
comma 1 sono  trasmessi  telematicamente  all'Agenzia  delle  entrate
entro dodici giorni dall'effettuazione  dell'operazione,  determinata
ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione
giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonche' i  termini  di
effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta  sul  valore
aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,  n.  100.  Nel
primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1,  decorrente
dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di  affari  superiore  a
euro 400.000 e dal  1°  gennaio  2020  per  gli  altri  soggetti,  le
sanzioni  previste  dal  comma  6  non  si  applicano  in   caso   di
trasmissione  telematica   dei   dati   relativi   ai   corrispettivi
giornalieri entro  il  mese  successivo  a  quello  di  effettuazione
dell'operazione,   fermi   restando   i   termini   di   liquidazione
dell'imposta sul valore aggiunto». 
  2. Al comma 542 dell'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle  seguenti:  «100
per cento». 
  3. Per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le  quali
sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di
cui all'articolo 9-bis del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  e
che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite
stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto  di  approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei  versamenti
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in  materia  di
imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui all'articolo  17
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.  435,
nonche' dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal  30  giugno
al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti
che partecipano a societa', associazioni e  imprese  ai  sensi  degli
articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2   del   decreto
          legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione  telematica
          delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di  beni
          effettuate   attraverso   distributori    automatici,    in
          attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere  d)  e  g),  della
          legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art.  2  (Trasmissione  telematica  dei   dati   dei
          corrispettivi). - 1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2020  i
          soggetti che effettuano le operazioni di  cui  all'art.  22
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, memorizzano  elettronicamente  e  trasmettono
          telematicamente all'Agenzia delle entrate i  dati  relativi
          ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica
          e la  connessa  trasmissione  dei  dati  dei  corrispettivi
          sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'art.
          24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del  1972.  Le
          disposizioni di cui ai periodi precedenti  si  applicano  a
          decorrere dal 1° luglio 2019  ai  soggetti  con  un  volume
          d'affari  superiore  ad  euro  400.000.  Per   il   periodo
          d'imposta  2019  restano   valide   le   opzioni   per   la
          memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
          dati dei corrispettivi  esercitate  entro  il  31  dicembre
          2018.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, possono essere previsti  specifici  esoneri  dagli
          adempimenti di cui  al  presente  comma  in  ragione  della
          tipologia di attivita' esercitata. 
                1-bis.  A  decorrere   dal   1°   luglio   2018,   la
          memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
          dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono  obbligatorie
          con riferimento alle  cessioni  di  benzina  o  di  gasolio
          destinati ad essere utilizzati come carburanti per  motori.
          Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
          d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane  e  dei
          monopoli, sentito il Ministero  dello  sviluppo  economico,
          sono  definiti,  anche  al   fine   di   semplificare   gli
          adempimenti    amministrativi    dei    contribuenti,    le
          informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i  termini
          per la trasmissione  telematica  e  le  modalita'  con  cui
          garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati. Con il
          medesimo provvedimento possono essere definiti modalita'  e
          termini  graduali   per   l'adempimento   dell'obbligo   di
          memorizzazione elettronica e  trasmissione  telematica  dei
          dati dei corrispettivi, anche in considerazione  del  grado
          di  automazione  degli   impianti   di   distribuzione   di
          carburanti. 
                2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la  memorizzazione
          elettronica e  la  trasmissione  telematica  dei  dati  dei
          corrispettivi di cui al comma 1  sono  obbligatorie  per  i
          soggetti  passivi  che  effettuano  cessioni  di   beni   o
          prestazioni di servizi tramite distributori automatici.  Al
          fine dell'assolvimento dell'obbligo di  cui  al  precedente
          periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate di cui al comma  4,  sono  indicate  soluzioni  che
          consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli
          apparecchi distributori e garantiscano,  nel  rispetto  dei
          normali tempi di obsolescenza e rinnovo  degli  stessi,  la
          sicurezza e l'inalterabilita' dei  dati  dei  corrispettivi
          acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini
          differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore
          dell'obbligo di memorizzazione elettronica  e  trasmissione
          telematica dei dati dei corrispettivi,  in  relazione  alle
          specifiche variabili  tecniche  di  peculiari  distributori
          automatici. 
                3. La memorizzazione elettronica  e  la  trasmissione
          telematica di cui  al  comma  1  sono  effettuate  mediante
          strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita'  e
          la sicurezza dei dati, compresi  quelli  che  consentono  i
          pagamenti con carta di debito e di credito. 
                4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
          entrate, sentite le associazioni di  categoria  nell'ambito
          di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti
          in base alla decisione della Commissione europea COM (2010)
          8467, sono definite  le  informazioni  da  trasmettere,  le
          regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e
          le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma
          3. Con lo stesso provvedimento sono  approvati  i  relativi
          modelli  e   ogni   altra   disposizione   necessaria   per
          l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
                5. La memorizzazione elettronica  e  la  trasmissione
          telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalita'
          di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale  dei
          corrispettivi di cui all'art. 12, comma 1, della  legge  30
          dicembre 1991, n. 413, e al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta  comunque  fermo
          l'obbligo di  emissione  della  fattura  su  richiesta  del
          cliente. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico   possono   essere   individuate   tipologie   di
          documentazione  idonee  a  rappresentare,  anche  ai   fini
          commerciali, le operazioni. 
                6.  Ai  soggetti  che  effettuano  la  memorizzazione
          elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma
          1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso  di
          mancata memorizzazione o di omissione  della  trasmissione,
          ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione  con  dati
          incompleti o non  veritieri,  le  sanzioni  previste  dagli
          articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo
          18 dicembre 1997, n. 471. 
                6-bis. Al  fine  di  contrastare  l'evasione  fiscale
          mediante  l'incentivazione  e  la   semplificazione   delle
          operazioni telematiche, all'art. 39, secondo comma, lettera
          a), alinea, del decreto del Presidente della Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 642,  dopo  le  parole:  «nell'anno»  sono
          inserite le seguenti:  «ovvero  riscossi,  dal  1º  gennaio
          2017, con modalita' telematiche, di cui all'art.  3,  comma
          1, lettera a)». Agli oneri derivanti dall'attuazione  delle
          disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni  di
          euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2017,  si  fa  fronte
          mediante   corrispondente   riduzione    della    dotazione
          finanziaria del Fondo di cui  all'art.  10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
                6-ter. I dati relativi ai  corrispettivi  giornalieri
          di  cui  al  comma   1   sono   trasmessi   telematicamente
          all'Agenzia   delle    entrate    entro    dodici    giorni
          dall'effettuazione  dell'operazione  determinata  ai  sensi
          dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica  26
          ottobre 1972, n.  ?633.  Restano  fermi  la  memorizzazione
          giornaliera dei dati relativi ai  corrispettivi  nonche'  i
          termini  di  effettuazione  delle  liquidazioni  periodiche
          dell'imposta sul valore  aggiunto  ai  sensi  dell'art.  1,
          comma 1, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 marzo 1998, n. ?100. Nel primo semestre
          di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1,  decorrente  dal
          1°  luglio  2019  per  i  soggetti  con  volume  di  affari
          superiore a euro 400.000 e dal  1°  gennaio  2020  per  gli
          altri soggetti, le sanzioni previste dal  comma  6  non  si
          applicano in  caso  di  trasmissione  telematica  dei  dati
          relativi  ai  corrispettivi  giornalieri  entro   il   mese
          successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi
          restando i termini di liquidazione dell'imposta sul  valore
          aggiunto. 
                6-quater. I soggetti tenuti  all'invio  dei  dati  al
          Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione  della
          dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi  dell'art.
          3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21  novembre  2014,
          n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e
          delle finanze, possono  adempiere  all'obbligo  di  cui  al
          comma  1  mediante  la  memorizzazione  elettronica  e   la
          trasmissione  telematica  dei  dati,  relativi  a  tutti  i
          corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria.  I
          dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono
          essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni  per
          l'applicazione delle disposizioni in materia  tributaria  e
          doganale, ovvero in forma  aggregata  per  il  monitoraggio
          della spesa sanitaria pubblica e privata  complessiva.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con i Ministri della  salute  e  per  la  pubblica
          amministrazione, sentito il Garante per la  protezione  dei
          dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in
          materia  di  protezione  dei  dati  personali,  anche   con
          riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e  32  del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e  gli  ambiti  di
          utilizzo dei predetti  dati  e  i  relativi  limiti,  anche
          temporali, nonche', ai sensi dell'art. 2-sexies del  codice
          di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
          tipi di dati che possono  essere  trattati,  le  operazioni
          eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare
          i diritti e le liberta' dell'interessato. 
                6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto  o
          l'adattamento degli strumenti mediante i  quali  effettuare
          la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma  1,  al
          soggetto e' concesso un contributo complessivamente pari al
          50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di  euro
          250  in  caso  di  acquisto  e  di  euro  50  in  caso   di
          adattamento, per ogni strumento. Al  medesimo  soggetto  il
          contributo e' concesso sotto forma di credito d'imposta  di
          pari importo,  da  utilizzare  in  compensazione  ai  sensi
          dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
          Al credito d'imposta  di  cui  al  presente  comma  non  si
          applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge
          24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo e' consentito a
          decorrere dalla prima liquidazione  periodica  dell'imposta
          sul valore aggiunto successiva al  mese  in  cui  e'  stata
          registrata   la    fattura    relativa    all'acquisto    o
          all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
          la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed e'
          stato  pagato,  con  modalita'  tracciabile,  il   relativo
          corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
          delle entrate,  da  emanare  entro  trenta  giorni  dal  1°
          gennaio  2019,  sono  definiti  le   modalita'   attuative,
          comprese le modalita' per usufruire del credito  d'imposta,
          il regime dei controlli  nonche'  ogni  altra  disposizione
          necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e  per  il
          rispetto del limite di spesa previsto. Il limite  di  spesa
          previsto e' pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari
          ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.». 
              - Si riporta il testo del comma 542 dell'art.  1  della
          legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2017-2019),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «542. Al fine di incentivare l'utilizzo di  strumenti
          di pagamento  elettronici  da  parte  dei  consumatori,  la
          probabilita' di vincita dei premi di cui al  comma  540  e'
          aumentata del 100  per  cento,  rispetto  alle  transazioni
          effettuate mediante denaro  contante,  per  le  transazioni
          effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento
          con carta di debito  e  di  credito,  di  cui  al  comma  3
          dell'art. 2 del  decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.
          127.». 
              -  Il  testo  modificato  dell'art.  9-bis  del  citato
          decreto-legge   n.   50   del   2017,    convertito,    con
          modificazioni, dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96,  e'
          riportato nelle Note all'art. 4-quinquies. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 7  dicembre  2001,  n.  435
          (Regolamento recante modifiche al D.P.R. 22 luglio 1998, n.
          322,  nonche'  disposizioni  per   la   semplificazione   e
          razionalizzazione di adempimenti tributari): 
                «Art.   17   (Razionalizzazione   dei   termini    di
          versamento). -  1.  Il  versamento  del  saldo  dovuto  con
          riferimento alla dichiarazione  dei  redditi  ed  a  quella
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive da  parte
          delle persone fisiche, e delle societa' o  associazioni  di
          cui all'art. 5 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917 e'  effettuato  entro  il  30  giugno
          dell'anno di presentazione della dichiarazione  stessa;  le
          societa' o associazioni di cui all'art. 5 del citato  testo
          unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui  agli
          articoli 5  e  5-bis,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  effettuano  i  predetti
          versamenti entro l'ultimo  giorno  del  mese  successivo  a
          quello di  scadenza  del  termine  di  presentazione  della
          dichiarazione. Il versamento del saldo dovuto in base  alla
          dichiarazione  relativa  all'imposta  sul   reddito   delle
          persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle
          attivita' produttive e' effettuato  entro  l'ultimo  giorno
          del sesto mese successivo a quello di chiusura del  periodo
          d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni  di  legge
          approvano il bilancio oltre  il  termine  di  quattro  mesi
          dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo  dovuto  in
          base alla dichiarazione relativa  all'imposta  sul  reddito
          delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale
          sulle attivita' produttive entro l'ultimo giorno  del  mese
          successivo a quello di approvazione  del  bilancio.  Se  il
          bilancio non e' approvato nel termine  stabilito,  in  base
          alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il
          versamento e' comunque effettuato entro l'ultimo giorno del
          mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. 
                2. I versamenti di cui  al  comma  1  possono  essere
          effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini
          ivi previsti, maggiorando le somme da  versare  dello  0,40
          per cento a titolo di interesse corrispettivo. 
                3. I versamenti di acconto dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone giuridiche dovuti ai sensi  della  legge  23  marzo
          1977, n. 97, e  successive  modificazioni,  nonche'  quelli
          relativi all'imposta regionale sulle attivita'  produttive,
          sono effettuati in due rate  salvo  che  il  versamento  da
          effettuare alla scadenza della prima rata non  superi  euro
          103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto  e'  versato
          alla scadenza della prima rata e il  residuo  importo  alla
          scadenza  della  seconda.  Il  versamento  dell'acconto  e'
          effettuato, rispettivamente: 
                  a) per la prima rata, nel termine previsto  per  il
          versamento del saldo  dovuto  in  base  alla  dichiarazione
          relativa all'anno d'imposta precedente; 
                  b) per la seconda rata, nel mese  di  novembre,  ad
          eccezione di quella dovuta  dai  soggetti  all'imposta  sul
          reddito delle persone giuridiche  e  all'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive il  cui  periodo  d'imposta  non
          coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di
          tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese  dello
          stesso periodo d'imposta.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 5,  115  e
          116 del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.
          917 del 1986: 
                «Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
          redditi delle societa' semplici, in nome  collettivo  e  in
          accomandita semplice residenti nel territorio  dello  Stato
          sono imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente  dalla
          percezione,   proporzionalmente   alla   sua    quota    di
          partecipazione agli utili. 
                2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate al valore dei conferimenti dei  soci  se  non
          risultano determinate  diversamente  dall'atto  pubblico  o
          dalla scrittura privata autenticata di  costituzione  o  da
          altro  atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di   data
          anteriore all'inizio del periodo d'imposta;  se  il  valore
          dei conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote  si
          presumono uguali. 
                3. Ai fini delle imposte sui redditi: 
                  a) le societa' di armamento  sono  equiparate  alle
          societa' in nome collettivo o alle societa' in  accomandita
          semplice secondo che siano state costituite  all'unanimita'
          o a maggioranza; 
                  b)  le  societa'  di  fatto  sono  equiparate  alle
          societa'  in  nome  collettivo  o  alle  societa'  semplici
          secondo che abbiano o non abbiano per  oggetto  l'esercizio
          di attivita' commerciali; 
                  c) le  associazioni  senza  personalita'  giuridica
          costituite fra persone fisiche  per  l'esercizio  in  forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto  o  la  scrittura  di  cui  al
          secondo comma puo' essere redatto fino  alla  presentazione
          della dichiarazione dei redditi dell'associazione; 
                  d)  si  considerano  residenti  le  societa'  e  le
          associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
          hanno la sede  legale  o  la  sede  dell'amministrazione  o
          l'oggetto principale nel territorio dello Stato.  L'oggetto
          principale e' determinato in base all'atto costitutivo,  se
          esistente in forma di atto pubblico o di scrittura  privata
          autenticata,  e  in   mancanza,   in   base   all'attivita'
          effettivamente esercitata. 
                4. I redditi delle imprese familiari di cui  all'art.
          230-bis del codice civile, limitatamente al  49  per  cento
          dell'ammontare risultante dalla dichiarazione  dei  redditi
          dell'imprenditore, sono imputati a  ciascun  familiare  che
          abbia prestato in modo continuativo  e  prevalente  la  sua
          attivita' di lavoro  nell'impresa,  proporzionalmente  alla
          sua  quota  di  partecipazione  agli  utili.  La   presente
          disposizione si applica a condizione: 
                  a)  che  i   familiari   partecipanti   all'impresa
          risultino nominativamente, con l'indicazione  del  rapporto
          di parentela o di affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; 
                  b)    che    la    dichiarazione    dei     redditi
          dell'imprenditore  rechi  l'indicazione  delle   quote   di
          partecipazione  agli  utili  spettanti   ai   familiari   e
          l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate  alla
          qualita' e quantita'  del  lavoro  effettivamente  prestato
          nell'impresa,  in  modo  continuativo  e  prevalente,   nel
          periodo d'imposta; 
                  c) che ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione  dei  redditi,  di  aver  prestato   la   sua
          attivita' di lavoro nell'impresa  in  modo  continuativo  e
          prevalente. 
                5. Si intendono per familiari, ai fini delle  imposte
          sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo  grado  e
          gli affini entro il secondo grado.» 
                «Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). -  1.
          Esercitando  l'opzione  di  cui  al  comma  4,  il  reddito
          imponibile dei  soggetti  di  cui  all'art.  73,  comma  1,
          lettera   a),   al   cui   capitale   sociale   partecipano
          esclusivamente soggetti di cui allo stesso art.  73,  comma
          1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto  di
          voto  esercitabile  nell'assemblea   generale,   richiamata
          dall'art. 2346 del codice civile, e di partecipazione  agli
          utili non inferiore al 10 per cento e non superiore  al  50
          per cento, e' imputato a ciascun  socio,  indipendentemente
          dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota
          di partecipazione agli utili. Ai soli fini  dell'ammissione
          al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di
          partecipazione agli utili di cui al periodo precedente  non
          si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto
          e la quota di utili delle  azioni  di  cui  all'art.  2350,
          secondo comma, primo periodo, del codice civile, si  assume
          pari alla quota di partecipazione al capitale delle  azioni
          medesime. I  requisiti  di  cui  al  primo  periodo  devono
          sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta
          della partecipata in cui si esercita l'opzione e  permanere
          ininterrottamente sino al termine del periodo  di  opzione.
          L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui: 
                  a) i soci partecipanti  fruiscano  della  riduzione
          dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa'; 
                  b) la societa' partecipata  eserciti  l'opzione  di
          cui agli articoli 117 e 130. 
                2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di  cui  al
          comma 1 non siano  residenti  nel  territorio  dello  Stato
          l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
          vi  sia  obbligo  di  ritenuta  alla  fonte   sugli   utili
          distribuiti. 
                3. L'imputazione  del  reddito  avviene  nei  periodi
          d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
          chiusura  dell'esercizio  della  societa'  partecipata.  Le
          ritenute operate a titolo d'acconto  sui  redditi  di  tale
          societa',  i  relativi  crediti  d'imposta  e  gli  acconti
          versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
          secondo la percentuale  di  partecipazione  agli  utili  di
          ciascuno. Le perdite  fiscali  della  societa'  partecipata
          relative a  periodi  in  cui  e'  efficace  l'opzione  sono
          imputate ai soci in proporzione alle  rispettive  quote  di
          partecipazione ed entro il limite della propria  quota  del
          patrimonio netto contabile della societa'  partecipata.  Le
          perdite fiscali dei soci relative agli  esercizi  anteriori
          all'inizio della tassazione  per  trasparenza  non  possono
          essere utilizzate per compensare i redditi  imputati  dalle
          societa' partecipate. 
                4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
          della societa' partecipata  e  deve  essere  esercitata  da
          tutte  le   societa'   e   comunicata   all'Amministrazione
          finanziaria, con la dichiarazione  presentata  nel  periodo
          d'imposta a  decorrere  dal  quale  si  intende  esercitare
          l'opzione. Al termine del  triennio  l'opzione  si  intende
          tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che  non
          sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
          la comunicazione dell'opzione. La disposizione  di  cui  al
          periodo  precedente  si  applica  al  termine  di   ciascun
          triennio. 
                5. L'esercizio dell'opzione di cui  al  comma  4  non
          modifica il regime  fiscale  in  capo  ai  soci  di  quanto
          distribuito dalla societa' partecipata utilizzando  riserve
          costituite con utili di precedenti esercizi  o  riserve  di
          cui all'art. 47, comma 5.  Ai  fini  dell'applicazione  del
          presente   comma,   durante   i   periodi   di    validita'
          dell'opzione,  salva   una   diversa   esplicita   volonta'
          assembleare, si  considerano  prioritariamente  distribuiti
          gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
          coperture  di  perdite,  si  considerano   prioritariamente
          utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. 
                6.  Nel  caso  vengano   meno   le   condizioni   per
          l'esercizio dell'opzione, l'efficacia  della  stessa  cessa
          dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della  societa'
          partecipata. Gli effetti dell'opzione non vengono meno  nel
          caso di mutamento della compagine  sociale  della  societa'
          partecipata  mediante  l'ingresso  di  nuovi  soci  con   i
          requisiti di cui al comma 1 o 2. 
                7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione  gli
          obblighi  di  acconto  permangono  anche   in   capo   alla
          partecipata.  Per  la  determinazione  degli  obblighi   di
          acconto della partecipata stessa e dei suoi soci  nel  caso
          venga meno  l'efficacia  dell'opzione,  si  applica  quanto
          previsto  dall'art.  124,  comma  2.  Nel  caso  di  revoca
          dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano  senza
          considerare gli effetti dell'opzione sia  per  la  societa'
          partecipata, sia per i soci. 
                8.   La   societa'   partecipata   e'    solidalmente
          responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e
          gli interessi conseguenti all'obbligo  di  imputazione  del
          reddito. 
                9. Le disposizioni applicative della  presente  norma
          sono stabilite dallo stesso  decreto  ministeriale  di  cui
          all'art. 129. 
                10. Ai soggetti di cui al comma  1  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
                11.  Il  socio  ridetermina  il  reddito   imponibile
          oggetto di imputazione rettificando i  valori  patrimoniali
          della societa' partecipata secondo  le  modalita'  previste
          dall'art.  128,  fino  a  concorrenza  delle   svalutazioni
          determinatesi  per  effetto  di  rettifiche  di  valore  ed
          accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
          rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal  socio
          medesimo nel periodo d'imposta  antecedente  a  quello  dal
          quale ha effetto l'opzione di cui al comma  4  e  nei  nove
          precedenti. 
                12. Per le partecipazioni in  societa'  indicate  nel
          comma  1  il  relativo  costo  e'  aumentato  o  diminuito,
          rispettivamente, dei redditi e delle  perdite  imputati  ai
          soci ed e'  altresi'  diminuito,  fino  a  concorrenza  dei
          redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.» 
                «Art. 116 (Opzione per la trasparenza  fiscale  delle
          societa' a ristretta base proprietaria). - 1. L'opzione  di
          cui all'art. 115  puo'  essere  esercitata  con  le  stesse
          modalita' ed  alle  stesse  condizioni,  ad  esclusione  di
          quelle indicate nel comma 1 del medesimo  art.  115,  dalle
          societa' a responsabilita' limitata il cui volume di ricavi
          non supera le  soglie  previste  per  l'applicazione  degli
          studi di settore  e  con  una  compagine  sociale  composta
          esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a
          10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa. 
                2. Si applicano  le  disposizioni  del  terzo  e  del
          quarto periodo del comma 3 dell'art. 115 e quelle del comma
          3 dell'art. 8. Le plusvalenze di  cui  all'art.  87  e  gli
          utili di cui all'art. 89, commi 2 e 3, concorrono a formare
          il    reddito    imponibile    nella    misura    indicata,
          rispettivamente, nell'art. 58, comma 2, e nell'art. 59. 
                2-bis.».