Art. 12 sexies 
 
 
               Cedibilita' dei crediti IVA trimestrali 
 
  1. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  maggio  1988,  n.
154, dopo le parole: «dalla dichiarazione annuale» sono  inserite  le
seguenti: «o del quale e'  stato  chiesto  il  rimborso  in  sede  di
liquidazione trimestrale,». 
  2. La disposizione di cui al comma 1  si  applica  ai  crediti  dei
quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
  3.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
relative  all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 4-ter dell'art.  5  del
          decreto-legge  14  marzo  1988,  n.  70,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 (Norme in
          materia tributaria nonche'  per  la  semplificazione  delle
          procedure di accatastamento degli  immobili  urbani),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «4-ter. - Agli effetti dell'art. 38-bis  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in
          caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione
          annuale o del quale e' stato chiesto il rimborso in sede di
          liquidazione trimestrale,  deve  intendersi  che  l'ufficio
          dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere  anche  dal
          cessionario le  somme  rimborsate,  salvo  che  questi  non
          presti la garanzia prevista nel secondo comma del  suddetto
          articolo  fino  a  quando  l'accertamento   sia   diventato
          definitivo.  Restano  ferme  le  disposizioni  relative  al
          controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche  e
          all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il
          credito.».